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Sentenza — n. 30993/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30993/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30993/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Bologna, con sentenza emessa in data 14/07/2017, ha dichiarato: - Paolo Bottari, Tamara Nannini e Ciro Gerbasio colpevoli di concorso nel reato di cui al capo A), riqualificato ex artt. 624-bis e 626, comma primo, n. 5, cod. pen.; - Paolo Bottari, Tamara Nannini e Vittorio Pecorelli colpevoli di concorso nei reati di cui ai capi A) (rapina aggravata) e D) (lesioni aggravate). 1.1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei soli Nannini e Pecorelli in ordine al reato di cui al capo D), perché estinto per prescrizione, eliminando inoltre l'aumento di pena per la recidiva relativamente al Pecorelli, e riducendo di conseguenza le pene irrogate ai predetti imputati; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado. 1.2. Contro la sentenza della Corte di appello, i quattro imputati hanno proposto ricorsi per i motivi che, come previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione

Regesto Legislator

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art. 110 cod. pen, art. 116 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30993/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Come precisato dalla Corte di appello, e come dimostrato dalla commissione dei reati de quibus, il gruppo operava stabilmente in loco. Motivatamente inattendibili sono state, infine, ritenute le dichiarazioni di segno contrario (quanto al fatto che la p.o si sarebbe fatta male da sola) della coimputata Nannini (peraltro difesa dal medesimo difensore, il che, in riferimento a tale profilo, evidenziava la necessità di valutare l'eventuale incompatibilità alla difesa di entrambi i coimputati ex art. 106, comma 4-bis, cod. proc. pen.).

Parole chiave

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furto di lieve entità altri reati azione civile altri capi d'accusa colpa concomitante risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod. pen
art. 116 cod. pen
11 e seguenti della sentenza impugnata), puntualmente confutando le ulteriori prospettazioni difensive, anche quanto alla mancata configurazione del concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi, i ricorrenti Gerbasio Ciro, Nannini Tamara e Pecorelli Vittorio, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BOTTARI PAOLO nato a LUCCA il 25/05/1970 NANNINI TAMARA nato a LUCCA il 05/03/1980 GERBASIO CIRO nato a LATINA il 28/07/1971 PECORELLI VITTORIO nato a NAPOLI il 07/12/1960 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi degli imputati GERBASIO e PECORELLI, ed il rigetto dei ricorsi degli imputati NANNINI e BOTTARI; lette, per gli imputati BOTTARI e NANNINI, le conclusioni dell'Avv. ERIKA PEZZI, che si t è riportata ai rispettivi motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Bologna, con sentenza emessa in data 14/07/2017, ha dichiarato: - Paolo Bottari, Tamara Nannini e Ciro Gerbasio colpevoli di concorso nel reato di cui al capo A), riqualificato ex artt. 624-bis e 626, comma primo, n. 5, cod. pen.; - Paolo Bottari, Tamara Nannini e Vittorio Pecorelli colpevoli di concorso nei reati di cui ai capi A) (rapina aggravata) e D) (lesioni aggravate). 1.1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei soli Nannini e Pecorelli in ordine al reato di cui al capo D), perché estinto per prescrizione, eliminando inoltre l'aumento di pena per la recidiva relativamente al Pecorelli, e riducendo di conseguenza le pene irrogate ai predetti imputati; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado. 1.2. Contro la sentenza della Corte di appello, i quattro imputati hanno proposto ricorsi per i motivi che, come previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di Bottari Paolo, limitatamente al reato di cui al capo D), perché estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione del relativo aumento di pena e rideterminazione della pena finale in anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro millecinquecento di multa. Il ricorso del Bottari è, nel resto inammissibile, come anche, integralmente, i ricorsi dei tre coimputati.

1. L'imputato Bottari propone ricorso per violazione di leggi e vizi di motivazione: - quanto al reato di cui al capo A) (primi due motivi), per difetto di riscontro alle dichiarazioni accusatorie del coimputato Gerbasio, per asserita mancata valorizzazione di elementi a sé favorevoli, per assenza di schemi preordinati finalizzati allo strappo in danno delle vittime, per difetto del dolo di concorso ex art. 110 cod. pen., per mancata configurazione del concorso anomalo di cui all'art.116 cod. pen.: la vicenda sarebbe stata macroscopicamente travisata, poiché in realtà le presunte vittime avrebbero perso al gioco, e null'altro sarebbe accaduto; ., 6 - quanto al reato di cui al capo C) (terzo, quarto e quinto motivo), per vizi del riconoscimento dell'imputato, basato su mere congetture, ed evocando dati in realtà inesistenti, per inattendibilità delle dichiarazioni delle presunte pp.00., tra sé discordanti, e comunque per difetto di consapevolezza dell'intervenuta sottrazione; - quanto al reato di cui al capo D) (ultimi due motivi, pag. 42 e 43 del ricorso, viziato da erronea numerazione dei motivi: si passa, infatti, dal n. 6 al n. 9), per difetto di querela (non essendo configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen.), e comunque per omessa declaratoria di estinzione per prescrizione, pur tenendo conto della recidiva contestata di cui all'art. 99, comma terzo, cod. pen. 1.1.

Il reato di cui al capo D) (sicuramente procedibile d'ufficio, essendo stata correttamente contestata e ritenuta la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen.) è estinto per prescrizione: il relativo termine scadeva, infatti, tenuto conto dei 98 giorni di sospensione computabili (dal 07/04/2017 al 14/07/2107: rinvio per legittimo impedimento dell'imputata Nannini), alla data del 06/01/2020, ben precedente rispetto alla data della sentenza impugnata, emessa dalla Corte di appello in data 10/11/2020. 1.1.1. Nei confronti dell'imputato Bottari la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo D), perché estinto per prescrizione; detta statuizione comporta l'eliminazione del relativo aumento di pena in continuazione, e la rideterminazione della pena finale da irrogare all'imputato in anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro millecinquecento di multa. 1.2.

I motivi sono, nel resto, privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 1.2.1. In concreto, la difesa del ricorrente contesta la valutazione delle prove operata concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello.

Inoltre, come evidenziato dalla stessa Corte di appello, il motivo di gravame nel quale si sosteneva la totale estraneità dell'imputato ai fatti in contestazione «è clamorosamente smentito da quanto sostenuto in tutti gli altri motivi di gravame (rendendone evidente l'infondatezza), nei quali si conferma sia la partecipazione dell'imputato al gruppo dei "giocatori", sia a quanto accaduto».1.2.2. In particolare, la Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, ha valorizzato a fondamento della contestata affermazione di responsabilità (cfr. pagg. 9 e seguenti della sentenza impugnata) in ordine al reato di cui al capo A), come riqualificato, le dichiarazioni del coimputato Gerbasio, motivatamente ritenute attendibili, riscontrate dalle dichiarazioni testimoniali del teste oculare Marmouta Abderrazak, estraneo al contesto di riferimento e quindi privo di interesse alla vicenda, che ha anche riconosciuto il Bottari come uno dei biscazzieri e "come uno dei soggetti che scappavano con il denaro rubato ai Rota"; a completamento di tale granitico quadro probatorio, si pongono, infine, le dichiarazioni delle vittime e della teste Mazzali.

La Corte di appello ha, quindi, motivatamente concluso ritenendo accertato il contributo concorsuale fornito dal Bottari al reato contestatogli (cfr. pag. 11 e seguenti della sentenza impugnata), puntualmente confutando le ulteriori prospettazioni difensive, anche quanto alla mancata configurazione del concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen. ed alla presunta, ma insussistente, inattendibilità delle dichiarazioni delle presunte pp.00., fornendo una razionale spiegazione delle marginali difformità tra le loro dichiarazioni, evidenziando, altresì, che, se anche Rota padre avesse volontariamente partecipato al gioco e perso, non verrebbero meno gli elementi costitutivi del reato contestato (cfr. pag. 13 s. della sentenza impugnata), essenzialmente perché «comunque è certo che il denaro strappato dalle mani della vittima era di importo notevolmente superiore alla eventuale (e mai quantificata) perdita», di certo non ammontante ai 3.000 euro strappati di mano alla vittima. 1.2.3.

Quanto al reato di cui al capo C), concernente vicende analoghe, la Corte di appello ha valorizzato, a fondamento della contestata affermazione di responsabilità (cfr. pagg. 16 e seguenti della sentenza impugnata), le dichiarazioni delle pp.00., una delle quali ha anche reiteratamente ed attendibilmente riconosciuto il Bottari in fotografia, a nulla rilevando il mancato riconoscimento ad opera dell'altra p.o.: a fronte di un riconoscimento certo, giudicato incondizionatamente attendibile, nessun contrario rilievo può, infatti, essere attribuito ad un mancato riconoscimento, a meno che questo non si concretizzi nella altrettanto certa, ed incondizionatamente attendibile, dichiarazione di esclusione che il soggetto effigiato in fotografia sia il responsabile del reato ascrittog li.

Il Bottari è stato, in particolare, riconosciuto come il soggetto che ha sferrato a Renato Di Giannantonio il pugno che gli ha cagionato le lesioni refertate (e proprio per questo si capisce il perché del riconoscimento certo operato dalla predetta p.o., mentre l'altra p.o. non era vicinissima), mentre anche i correi A, variamente lo picchiavano, come riferito dall'altra p.o.; le pp.00. hanno riferito in termini incensurabilmente ritenuti attendibili dalla Corte di appello di non aver partecipato al gioco, e quindi di non avere perso; l'aggressione del Bottari nei confronti di Renato Di Giannantonio, che cercava di recuperare il denaro sottratto al padre, non altrimenti spiegata dal Bottari, evidenzia logicamente la consapevolezza di quest'ultimo della precedente sottrazione e la necessità di attivarsi per conservare la disponibilità di quanto sottratto (pag. 20 della sentenza impugnata).

Come precisato dalla Corte di appello, e come dimostrato dalla commissione dei reati de quibus, il gruppo operava stabilmente in loco. Motivatamente inattendibili sono state, infine, ritenute le dichiarazioni di segno contrario (quanto al fatto che la p.o si sarebbe fatta male da sola) della coimputata Nannini (peraltro difesa dal medesimo difensore, il che, in riferimento a tale profilo, evidenziava la necessità di valutare l'eventuale incompatibilità alla difesa di entrambi i coimputati ex art. 106, comma 4-bis, cod. proc. pen.).

2. L'imputata Nannini propone ricorso per violazione di leggi e vizi di motivazione: - quanto al reato di cui al capo A), come riqualificato (primi due motivi), per valutazione parziale delle dichiarazioni delle pp.00., non configurabilità del concorso in difetto di un contributo concorsuale e non configurabilità del furto in difetto di sottrazione mediante impossessamento; - quanto al reato di cui al capo C) (terzo e quarto motivo), per errata valutazione delle prove testimoniali e non configurabilità della rapina impropria. 2.1. I motivi sono privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2.1.1.

Ancora una volta, la difesa della ricorrente contesta la valutazione delle prove operata concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello. 2.1.2.

Fermo quanto già osservato, nel corso della disamina dei motivi di ricorso del coimputato Bottari, la Corte di appello ha, inoltre, valorizzato, a fondamento delle contestate affermazioni di responsabilità nei confronti della 6_ Nannini: r - quanto al reato di cui al capo A), come riqualificato, le dichiarazioni delle pp.00. Rota e gli ulteriori elementi probatori già menzionati: l'imputata, riconosciuta con certezza dalle pp.00., ha partecipato al gioco delle tre campanelle che ha occasionato la vicenda, come dalla stessa, e dal coimputato Gerbasio confermato, risultando parte attiva della messa in scena finalizzata a richiamare le vittime "da spennare" (si è finta giocatrice ed ha finto di perdere:

Rota padre è stato invitato da "un signore corpulento" - il Gerbasio - ad aiutarla, per sottrarla dalle difficoltà in cui versava, in tal modo venendo attratto vicino al banchetto dove si praticava il gioco: pag. 27 ss. della sentenza impugnata), ed in ciò si è concretizzato il contestato contributo concorsuale alla sottrazione della somma di denaro che la p.o. aveva in tasca, ed al successivo impossessamento di detta somma di denaro da parte dei concorrenti nel reato; - quanto al reato di cui al capo C), le dichiarazioni delle pp.00., ed in particolare da Carlo Di Giannantonio: l'imputata, riconosciuta con certezza dalla p.o., ha "preso a borsate il figlio [Renato], una volta che questi si era avvicinato al banchetto per recuperare la somma che gli era stata strappata di mano", ed in ciò si è concretizzato il contestato contributo concorsuale alla sottrazione della somma di denaro che la p.o. aveva in tasca, da parte dei concorrenti nel reato, costretti immediatamente ad operare violenza, percuotendo Di Giannantonio Renato, per garantirsi l'impossessamento di detta somma di denaro, ad integrazione della contestata rapina impropria.

3. Gli imputati Gerbasio e Pecorelli propongono ricorso congiunto per violazione di leggi e vizi di motivazione: - (Gerbasio) quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo A), come riqualificato, al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle circostanza aggravanti concorrenti, ed all'asserita eccessività della pena; - (Pecorelli) quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reto di cui al capo C) ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3.1. I motivi sono privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 3.1.1.

Anche in questo caso, la difesa dei ricorrenti contesta la valutazione delle prove operata concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione c soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello. 3.1.2.

Fermo quanto già osservato, nel corso della disamina dei motivi di ricorso del coimputato Bottari, la Corte di appello ha valorizzato, a fondamento delle contestate affermazioni dì responsabilità: - nei confronti del Gerbasio, le dichiarazioni delle pp.00. Rota e gli ulteriori elementi probatori già menzionati: l'imputato fungeva da "esca" ed aveva adescato Rota padre, attirandolo vicino al banchetto, per poi indurlo a giocare, ed ha reso, peraltro, parziali, anche se minimizzanti ed interessate, ammissioni (pag. 38 e seguenti della sentenza impugnata); - nei confronti del Pecorelli, il reiterato riconoscimento operato dalla p.o.

Di Giandomenico Renato, motivatamente ritenuto attendibile, e corroborato da quello operato nell'immediatezza, o quasi, dei fatti da Di Giandomenico Carlo, cui l'imputato (uno dei biscazzieri) aveva sottratto il portafoglio (pag. 35 ss. della sentenza impugnata). 3.1.3. A fondamento della mera equivalenza delle circostanze concorrenti e della conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha correttamente valorizzato la significativa gravità dei fatti, i numerosi precedenti penali del Gerbasio e "l'assenza di resipiscenza", perché "le ammissioni dell'imputato sono state palesemente minimizzanti ed interessate" (pag. 40 della sentenza impugnata). 3.1.4.

A fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha correttamente valorizzato la significativa gravità dei fatti, i numerosi precedenti penali del Pecorelli e l'assenza di resipiscenza (pag. 37 della sentenza impugnata).

4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi, i ricorrenti Gerbasio Ciro, Nannini Tamara e Pecorelli Vittorio, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila ciascuno.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Bottari Paolo, limitatamente al reato di cui al capo D), perché estinto per prescrizione, ed elimina il relativo aumento di pena, rideterminando la pena finale in anni cinque e mesi i quattro di reclusione ed euro millecinquecento di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dic