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Sentenza — n. 30992/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30992/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30992/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Massimo Bianchi ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di Piacenza, in data 16/05/2018, aveva dichiarato l'imputato colpevole di truffa ed insolvenza fraudolenta in continuazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia), deducendo violazione dell'art. 337 cod. proc. pen. (per asserita irritualità della querela), e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (per asseritamente errata valutazione delle dichiarazioni del teste Chiozza e dell'imputato) ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30992/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

Parole chiave

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truffa aggravata mancanza di credibilità falsa dichiarazione della parte inchiesta per falsità atti reato economico falsificazione dei pesi e delle misure

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIANCHI MASSIMO nato a SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) il 05/08/1959 avverso la sentenza del 15/05/2020 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Massimo Bianchi ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di Piacenza, in data 16/05/2018, aveva dichiarato l'imputato colpevole di truffa ed insolvenza fraudolenta in continuazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia), deducendo violazione dell'art. 337 cod. proc. pen. (per asserita irritualità della querela), e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (per asseritamente errata valutazione delle dichiarazioni del teste Chiozza e dell'imputato) ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta.

1. In particolare, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato: - a fondamento della ritenuta ritualità della querela, la qualità, indicata chiaramente nell'atto de quo, di procuratore speciale rivestita dal dipendente Davide Chiozza, attribuitagli con atto notarile (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - a fondamento delle contestate affermazioni di responsabilità, le dichiarazioni rese dal teste Chiozza, corroborate dalle risultanze della documentazione relativa ai transiti autostradali per i quali non risulta corrisposto il dovuto pedaggio, unitamente alle parziali ammissioni dell'imputato (cfr. pagg. 3 e seguente della sentenza impugnata); - a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la gravità dei fatti, insistentemente reiterati, unitamente all'assenza di elementi decisivamente sintomatici, in senso contrario, di apprezzabile meritevolezza (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). 1.1.

In concreto, la difesa del ricorrente contesta la valutazione delle prove operata concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni 2, elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello.

2. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con mot