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Sentenza — n. 30990/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30990/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30990/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Michele Amanti ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di Lecco, in data 03/03/2020, aveva dichiarato l'imputato colpevole di truffa aggravata e continuata in danno di Zappa Giovanni Arnaldo, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia), deducendo violazione dell'art. 640 cod. pen. e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (poiché le condotte in contestazione non sarebbero ascrivibili all'imputato), nonché violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizi di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla pena asseritamente troppo severa irrogata all'imputato.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30990/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

Parole chiave

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irregolarità finanziarie truffa aggravata altri capi d'accusa ammende per infrazione procedurale pagamento dell'ammenda amministrazione infedele

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
L'inammissibilità in toto del ricorso, che «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMANTI MICHELE nato a LECCO il 08/10/1973 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE di APPELLO di MILANO. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Michele Amanti ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di Lecco, in data 03/03/2020, aveva dichiarato l'imputato colpevole di truffa aggravata e continuata in danno di Zappa Giovanni Arnaldo, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia), deducendo violazione dell'art. 640 cod. pen. e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (poiché le condotte in contestazione non sarebbero ascrivibili all'imputato), nonché violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizi di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla pena asseritamente troppo severa irrogata all'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta.

1. In particolare, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato: - a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, le dichiarazioni rese dal teste/p.o. Zappa, motivatamente ritenute attendibili e corroborate dalle risultanze della documentazione acquisita (ed in particolare dalla falsità delle sottoscrizioni apparentemente vergate dalla p.o. in calce ai "rapportini" de quibus, accertata grazie anche ai rilievi della consulente tecnica Cresto Gambarova, motivatamente condivisi dai giudici del merito, che il solo Amanti aveva avuto modo di apporre), oltre che dalle dichiarazioni dei testi Pitet e Zinetti quanto agli esiti degli accertamenti interni che avevano dato il là alle indagini, e del m.11o Fischetti quanto all'entità dei profitti ingiusti illecitamente carpiti dall'imputato (cfr. pagg. 4 e seguenti della sentenza impugnata per il riepilogo degli elementi valorizzati dal Tribunale e le considerazioni concordi della Corte di appello, con confutazione delle argomentazioni della difesa); - a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della conclusiva determinazione della pena, la gravità dei fatti, insistentemente reiterati, unitamente all'assenza di elementi decisivamente sintomatici, in senso contrario, di apprezzabile meritevolezza (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata). z f 1.1.

In concreto, la difesa del ricorrente contesta la valutazione delle prove operata concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello.

2. L'inammissibilità in toto del ricorso, che «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.», preclude la possibilità di rilevare d'ufficio la prescrizione del reato eventualmente maturata prima della sentenza di appello, non rilevata né eccepita in quella sede e neanche dedotta nei motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01), nonché quella eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266; conformi, successivamente, Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Nicoli, Rv. 239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).

3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.