Sentenza — n. 30210/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 24/01/2022, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta da Franco Sanvoisin, indagato con Matteo Sanvoisin, del reato di cui agli artt. 110, 648 bis cod. pen., avverso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, in data 13/10/2021, aveva disposto il sequestro preventivo delle somme depositate sui rapporti intestati alla Sanvoisín & Co. s.r.l. (della quale Franco Sanvoisin, risulta amministratore, Matteo Sanvoisin, socio) fino alla concorrenza di euro 320.000, sequestro materialmente eseguito mediante vincolo sulla somma di euro 290.890,77 sul conto corrente n. 3680275 intestato alla predetta società presso Fineco Bank s.p.a. ed euro 29.108,23 sul conto corrente n. 03302940 intestato alla predetta società presso BPER Banca s.p.a.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30210/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sanvoisin Franco, nato a Roma il 19/02/1936 rappresentato ed assistito dall'avv. Cesare Gai e dall'avv. Domenico Leto, di fiducia avverso l'ordinanza n. 977/21 in data 24/01/2022 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. Cesare Gai e avv. Domenico Leto, che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone raccoglimento. RITENUTO IN,FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 24/01/2022, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta da Franco Sanvoisin, indagato con Matteo Sanvoisin, del reato di cui agli artt. 110, 648 bis cod. pen., avverso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, in data 13/10/2021, aveva disposto il sequestro preventivo delle somme depositate sui rapporti intestati alla Sanvoisín & Co. s.r.l. (della quale Franco Sanvoisin, risulta amministratore, Matteo Sanvoisin, socio) fino alla concorrenza di euro 320.000, sequestro materialmente eseguito mediante vincolo sulla somma di euro 290.890,77 sul conto corrente n. 3680275 intestato alla predetta società presso Fineco Bank s.p.a. ed euro 29.108,23 sul conto corrente n. 03302940 intestato alla predetta società presso BPER Banca s.p.a.
Osserva il Tribunale come il ricorrente abbia proposto il gravame in proprio e, per questo motivo, risulti privo di legittimazione ad ottenere la restituzione del denaro in sequestro, di titolarità di una società terza che avrebbe potuto rivendicarlo con apposita richiesta in proprio e l'assistenza del ministero di un difensore munito di procura speciale.
2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Franco Sanvoisin, è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si e insistito per la legittimazione dell'instante, titolare di un interesse concreto ed attuale all'impugnazione.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi di diritto, secondo cui: -in tema di confisca dei beni di una società di capitali, la legittimazione ad impugnare il provvedimento ablatorio spetta unicamente al legale rappresentante dell'ente e non anche ai soci, i quali non hanno una titolarità giuridica qualificata potendo al più vantare una mera disponibilità indiretta e di fatto sui beni societari (Sez. 6, n. 16860 del 19/03/2019, Cuppari, Rv. 275934); -l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992, nella quale la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di una società a responsabilità limitata, presentata dall'indagato in proprio e non quale legale rappresentante della stessa mediante un difensore munito procura speciale); -ai fini della richiesta di riesame avverso il provvedimento dì sequestro preventivo, il difensore del soggetto indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare del bene caduto in sequestro deve essere munito, al momento del deposito dell'impugnazione per conto dell'ente, della procura speciale, non essendo sufficiente la mera nomina difensiva (Sez. 5, n. 2465 del 24/09/2018, dep. 2019, Berna, Rv. 275257).
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplif