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Sentenza — n. 30195/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30195/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30195/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Carmelo Ignini ed Andrea Natale ricorrono contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato integralmente la sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Torino in data 03/06/2020 aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata rapina aggravata, ricettazione ed altro, unificati dal vincolo della continuazione, condannandoli alle pene ritenute di giustizia), deducendo, disgiuntamente, ma nei medesimi termini, violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla mancata esclusione delle recidive, all'asserita inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla parte civile dopo l'ammissione dell'imputato al giudizio abbreviato, ed all'entità della liquidata provvisionale.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30195/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila ciascuno.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione commisurazione della pena per rapina ritardo ingiustificato dell'azione penale reato istantaneo reato flagrante tentata rapina

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IGNINI CARMELO nato a AGRIGENTO il 25/04/1964 NATALE ANDREA nato a ROMA il 30/04/1966 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE di APPELLO di TORINO. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 dei 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette, per gli imputati, le conclusioni dell'Avv. ALESSANDRA BIANCO, che, in accoglimento dei ricorsi, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Carmelo Ignini ed Andrea Natale ricorrono contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato integralmente la sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Torino in data 03/06/2020 aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata rapina aggravata, ricettazione ed altro, unificati dal vincolo della continuazione, condannandoli alle pene ritenute di giustizia), deducendo, disgiuntamente, ma nei medesimi termini, violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla mancata esclusione delle recidive, all'asserita inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla parte civile dopo l'ammissione dell'imputato al giudizio abbreviato, ed all'entità della liquidata provvisionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è integralmente inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti (il secondo, il terzo ed il quarto) o comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali i ricorrenti in concreto non si confrontano (il primo).

1. Questa Corte è ormai ferma nel ritenere che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (così, da ultimo, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02). Il secondo, il terzo ed il quarto motivo non sono, quindi, consentiti. 1.1.

Per completezza, non appare inopportuno chiarire che, in tema di giudizio abbreviato, il divieto di ulteriori acquisizioni probatorie riguarda solo le prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità del reato all'imputato, ma non i documenti riguardanti sia l'accertamento di responsabilità, sia l'accertamento di presupposti e condizioni di applicabilità di attenuanti e benefici, sia, a fortiori, l'azione civile. Ciò si desume dall'art. 421, terzo comma cod. proc. pen., il quale dispone che il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando, oltre agli atti contenuti nel fascicolo trasmesso 2, 6' a norma dell'art. 416, secondo comma cod. proc. pen., anche "gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione".

2. Il primo motivo è privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativo di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali i ricorrenti in concreto non si confrontano, valorizzando, a fondamento delle contestate statuizioni, le modalità gravi della condotta, che conferma la "loro maggiore pericolosità e più spiccata colpevolezza" (pag. 2 della sentenza impugnata).

3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila ciascuno.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza