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Sentenza — n. 30014/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30014/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Corona's appeal against his plea bargain sentence inadmissible. The defense argued the lower court's reasoning was insufficient regarding factual and legal issues, but the Court held that appeals against plea bargain sentences cannot claim omitted evaluation of conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected de plano, and Corona was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they allege the judge failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129, as the Court must declare such appeals inadmissible de plano.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal omitted acquittal evaluation de plano declaration court costs award Cassazione Roma procedural inadmissibility condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Si nafferma infatti che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordìnanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: CORONA GIUSEPPE, nato a Taranto il 12 marzo 2002, avverso l'ordinanza del 28\04\2022 del Tribunale di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Sandra Recchione; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Tribunale di Taranto applicava al ricorrente la pena concordata in relazione al reato di ricettazione 2. Ricorreva il difensore che denunciava vizio di motivazione: questa sarebbe carente in quanto la sentenza conteneva una sintetica esposizione del fatto reato senza alcuna rappresentazione delle questioni di fatto e di diritto che avrebbero portato il giudice a ritenere congrua ed idonea la pena.3.11 ricorso/inammissibile in quanto propone motivi non consentiti. Si nafferma infatti che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordìnanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 30.06.2022. L'estensore Il réient ndra R‘eccpee A' ova v DEPOSITATO IN CANCELL