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Sentenza — n. 30009/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order, upholding new evidence evaluation for criminal association role.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30009/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to overturn a detention order based on a new evaluation of evidence. The lower court had previously annulled part of the detention order regarding criminal association charges but reinstated it after a new hearing, where judges detailed specific incriminating facts like intercepted conversations and financial flows. The court ruled that this re-evaluation was a legitimate judicial function rather than a mere repetition of prior opinions, thus upholding the detention measure.

Regesto Legislator

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Art. 595 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation holds that a reviewing judge's new assessment of evidence in a retrial constitutes a valid judicial function and does not violate the principle of legal certainty, provided it involves a critical re-reading of facts rather than a simple repetition of previous evaluations.

Parole chiave

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criminal association charges detention order review new evidence evaluation legal certainty principle retrial procedure intercepted conversations inadmissible appeal curatela educativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 595 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARATOZZOLO CARMINE FRANCESCO nato il 30/03/1972 avverso l'ordinanza del 15/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; sentite le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che si riporta alla requisitoria scritta e conclude per il rigetto; uditi i difensori avvocati DOMENICO MALVASO e MICHELE NOVELLA, in difesa di CARATOZZOLO CARMINE FRANCESCO, che si riportano ai motiv e chiedono l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 15/02/2022 il TRIBUNALE di CATANZARO-sez. riesame accoglieva in parte il ricorso proposto contro l'ordinanza con cui il GIP del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA in data 24/02/2021 aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di CARATOZZOLO Carmine Francesco, e riteneva la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di associazione per delinquere di cui al capo a-, mentre la negava per i reati di falso ideologico e di autoriciclaggio di di cui ai capi q- e w-. Il TRIBUNALE aveva così deciso in sede di rinvio, dopo che che la 6^ sezione penale di questa S.C. con la sentenza n. 3165/2022 del 21/10/2021 aveva annullato una precedente ordinanza depositata il 30 aprile 2021 dallo stesso TRIBUNALE di CATANZARO-sez. riesame: quest'ultimo aveva annullato l'originaria misura quanto ai reati di corruzione rubricati ai capi d- ed e- e l'aveva confermata per i reati di associazione per delinquere, falso ideologico e autoriclaggio.

2. A CARATOZZOLO inizialmente era addebitato di •aver partecipato a una associazione per delinquere tra soggetti gestori di enti di formazione/scuole paritarie, finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia, oltre a reati di falso ideologico in atti pubblici e auto-riciclaggio, per la compravendita di certificazioni e titoli utilizzati nel sistema scolastico sia ai fini della partecipazione al concorso abilitativo, sia ai fini dell'avanzamento all'interno delle graduatorie scolastiche: ciò sulla base di un accordo stipulato tra l'Accademia Fidia, riconducibile alla famiglia LICATA, e l'associazione Iconea, riconducibile a PISCITELLI Maurizio e al figlio Christian e, dopo che LICATA Pietro Davide era stato tratto in arresto, di un accordo da stipulare fra l'Iconea e CARATOZZOLO.

Quest'ultimo era dall'imputazione sub a- indicato quale "organizzatore e poi promotore con compiti di fornire una struttura organizzava al sodalizio, di effettuare il coordinamento degli altri sodali, di impiegare le strutture e le risorse associative nonché il reperimento dei mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, per poi divenire l'organizzatore dell'associazione dopo l'arresto di Licata Davide". La 6^ sezione penale di questa S.C. aveva disposto l'annullamento - fra gli altri - in relazione al delitto associativo, ravvisando la necessità di "una nuova valutazione per individuare eventuali indizi a carico non considerati nell'ordinanza impugnata per valutarne la portata dimostrativa in un ruolo nell'associazione criminale".

Invero,"nel testo dell'ordinanza non si apprezza alcun chiaro argomento in ordine ad un ruolo di Caratozzolo in tale fase di vita dell'associazione" (prima dell'arresto di LICATA), mentre invece, dopo tale arresto "il "nuovo" accordo che sarebbe intervenuto, invero, comunque non sembra andare oltre le mere intenzioni; il (genericissimo) riferimento, tratto da una conversazione, ai soldi gestiti/incassati che è stato riportato, e amplificato, nell'ordinanza non è in alcun modo collegato ad una provenienza illecita e, comunque, riguarda solo Caratozzolo e non certo il gruppo; la vaghezza di tale riferimento, del resto, consegue proprio dalla affermazione (comunque del tutto priva di agganci fattuali nel testo) dell'ordinanza che il ricorrente realizzi falsi "in proprio"." 3.

CARATOZZOLO propone ricorso per cassazione per il tramite del difensore di fiducia e deduce un unico motivo sulla premessa che, essendo stata revocata nelle more ogni misura limitativa della libertà, è suo interesse pervenire a una pronuncia che escluda il quadro gravemente indiziario, al fine di chiedere la riparazione per ingiusta detenzione: tale interesse era già stato manifestato al TRIBUNALE in sede di rinvio, e per questo il Collegio di CATANZARO aveva limitato la propria disamina agli indizi di colpevolezza. Denunciando la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.

b) e lett.

e) in relazione all'art.273 cod. proc. pen., rileva anzitutto come il Collegio del riesame abbia disatteso le enunciazioni contenute nella sentenza di annullamento di questa S.C., poiché ha posto a fondamento del proprio convincimento una serie di intercettazioni di colloqui telefonici dei quali il Giudice di legittimità aveva già verificato l'insufficienza. Riprende alla lettera il passaggio della pronuncia del Giudice di legittimità circa la ripartizione temporale - prima e dopo l'arresto di LICATA - delle condotte, per contestare la presunta diversificata condotta illecita che egli avrebbe seguito nei due periodi.

Ripercorre a tal fine in modo analitico e diffuso il contenuto delle conversazioni captate, sintetizzandole una per una, per concludere che il TRIBUNALE non avrebbe seguito l'indicazione della Cassazione di individuare eventuali nuovi indizi a suo carico non considerati nella prima ordinanza di riesame. Precisa di non aver preso parte all'accordo originario, proprio per quanto emerge dal contenuto delle intercettazioni, mentre non avrebbero alcun rilievo penale elementi come la ricerca da parte sua di un avvocato per la difesa di LICATA, la lettera da lui stesso inviata a LICATA mentre costui era in carcere, la disponibilità ad assumere in uno dei propri istituti in modo fittizio la moglie di LICATA, MARZANO Rossella.

Il TRIBUNALE avrebbe operato inoltre un travisamento della prova allorché gli aveva attribuito la consegna della c.d. bottiglia di rum, che conteneva la somma di 2.000 euro, costituente l'imputazione di cui al capo f-, a lui non contestato. Sollecita pertanto non già la rivalutazione del fatto, bensì un controllo logico sulla struttura della motivazione. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha trasmesso conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché è manifestamente infondato il motivo posto a base di esso.

A differenza di quanto sostiene il ricorrente, il Giudice del rinvio ha congruamente e logicamente operato quella "nuova valutazione per individuare eventuali indizi a carico non considerati nell'ordinanza impugnata per valutarne la portata dimostrativa in un ruolo nell'associazione criminale". Non si è trattato pertanto della mera riproposizione delle originarie valutazioni del TRIBUNALE del riesame, bensì, proprio perché, come sancito dalla 6^ sez. di questa S.C., mentre "nel testo dell'ordinanza (la prima del riesame) non si apprezza alcun chiaro argomento in ordine ad un ruolo di Caratozzolo in tale fase di vita dell'associazione" (prima dell'arresto di LICATA), e dopo tale arresto, "il "nuovo" accordo che sarebbe intervenuto, invero, comunque non sembra andare oltre le mere intenzioni", in sede di rinvio il Giudice del riesame ha illustrato con precisione e nel dettaglio gli elementi indiziari a carico del ricorrente, fornendo una lettura individualizzata e d'insieme del contenuto delle conversazioni intercettate, limitatamente al confermato delitto sub a-.

Ha pertanto descritto, nella sistematica attività di cessione dietro corrispettivo di certificazioni e di titoli utilizzati nel sistema scolastico per far partecipare al concorso abilitativo, e ai fini dell'avanzamento all'interno delle graduatorie scolastiche, facente capo alla famiglia LICATA, il ruolo svolto dal ricorrente, e ha spiegato il particolare rilievo da lui assunto dopo l'arresto di LICATA Pietro Davide. In tal senso, il riferimento al denaro - un milione di euro - è stato dai Giudici della cautela correttamente correlato agli introiti di tale attività illecita, poiché l'ordinanza ne sottolinea la continuità con le ingenti somme sequestrate a LICATA; la preoccupazione di CARATOZZOLO di garantire a costui un avvocato è inquadrata non come la premura verso un amico che ne aveva necessità, bensì come funzionale a recuperarne l'operatività; nella medesima direzione si colloca il contenuto della lettera che il primo aveva inviato al secondo mentre era in carcere, con l'assicurazione che "il lavoro sarebbe andato avanti tranquillo", e la pseudo assunzione della moglie di LICATA, al fine di farle lucrare del punteggio; il TRIBUNALE ha altresì valorizzato il colloquio fra CARATOZZOLO e PISCITELLI Christian, sulla cessione dei diplomi dei master, con quantitativi e tariffe esito con tutta evidenza di accordi illeciti.

2. A differenza di quanto illustrato nel ricorso, esso consiste non già nella sottolineatura della illogicità dei passaggi dell'ordinanza del riesame in sede di rinvio, bensì nella rilettura critica del fatto, sollecitandone una differente interpretazione: ciò è incompatibile col giudizio di legittimità.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese