Sentenza — n. 30002/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 7/12/2021- dep. 11/01/2022 il TRIBUNALE di TRIBUNALE di CATANZARO-sez. riesame confermava l'ordinanza con cui il GIP del TRIBUNALE di CATANZARO in data 21/06/2021 aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, ovvero della sua sostituzione con altra meno afflittiva, nei confronti di TERRANOVA Giuseppe, indagato per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di frodi assicurative, falsi documentali e corruzioni in atti giudiziari. TERRANOVA propone ricorso per cassazione per il tramite del difensore di fiducia e deduce i seguenti motivi:come primo, la violazione degli art. 606 co. 1 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Sentenza — n. 30002/2022 — snpen · Corte di Cassazione: c) ed e) in relazione agli art. 274, 299 e 125 cod. proc. pen. La censura consiste nel fatto che il TRIBUNALE non avrebbe considerato gli elementi sopravvenuti rispetto all'originario procedimento di riesame, coincidenti non soltanto col decorso del tempo in stato di restrizione, bensì pure con la condotta tenuta durante la misura, col perfezionamento della discovery, col fatto che il ricorrente è alla prima esperienza detentiva che ha risposto alle domande in sede di interrogatorio, col vincolo cautelare personale a carico degli altri indagati e reale sulle società, con la sua qualità di dipendente; - come terzo, la violazione degli art. 606 co. 1 lett.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TERRANOVA GIUSEPPE nato a MESSINA il 26/01/1973 avverso l'ordinanza del 07/12/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; sentite le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che conclude per l'inammissibilità, udito il difensore avv. GIUSEPPE DI RENZO in difesa di TERRANOVA GIUSEPPE, che conclude per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 7/12/2021- dep. 11/01/2022 il TRIBUNALE di TRIBUNALE di CATANZARO-sez. riesame confermava l'ordinanza con cui il GIP del TRIBUNALE di CATANZARO in data 21/06/2021 aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, ovvero della sua sostituzione con altra meno afflittiva, nei confronti di TERRANOVA Giuseppe, indagato per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di frodi assicurative, falsi documentali e corruzioni in atti giudiziari. TERRANOVA propone ricorso per cassazione per il tramite del difensore di fiducia e deduce i seguenti motivi:come primo, la violazione degli art. 606 co. 1 lett.
c) ed e) in relazione agli art. 274, 275 e 125 cod. proc. pen. Censura la decisione del TRIBUNALE, che avrebbe ritenuto nella specie la presunzione di cui all'art. 275 co. 3 del codice di rito, mentre il reato, o i reati, posti alla base del provvedimento restrittivo non rientrerebbero fra quelli di cui a tale disposizione; - come secondo, la violazione degli art. 606 co. 1 lett.
c) ed e) in relazione agli art. 274, 299 e 125 cod. proc. pen. La censura consiste nel fatto che il TRIBUNALE non avrebbe considerato gli elementi sopravvenuti rispetto all'originario procedimento di riesame, coincidenti non soltanto col decorso del tempo in stato di restrizione, bensì pure con la condotta tenuta durante la misura, col perfezionamento della discovery, col fatto che il ricorrente è alla prima esperienza detentiva che ha risposto alle domande in sede di interrogatorio, col vincolo cautelare personale a carico degli altri indagati e reale sulle società, con la sua qualità di dipendente; - come terzo, la violazione degli art. 606 co. 1 lett.
c) ed e) in relazione agli art.274, 299 e 125 cod. proc. pen. Censura la decisione del TRIBUNALE, che non avrebbe considerato che i reati di cui all'ordinanza risultavano commessi fra il 2018 e il 2019, quindi oltre tre anni fa, e che in epoca successiva egli non ne aveva realizzati altri. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha trasmesso conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Premesso che non è in discussione, a differenza di quanto illustrato nel primo motivo del ricorso - per questo manifestamente infondato - , l'applicazione della presunzione di cui all'art. 275 co. 3 cod. proc. pen., poiché né risultano contestati reati che la legittimerebbero, né essa è stata in concreto evocata dal Collegio del riesame, la richiesta di revoca o di modifica della misura coercitiva non può rimettere in discussione gli stessi elementi - e cioè i gravi indizi e le esigenze cautelari - poiché essi, come correttamente osservato dal P.G. alle conclusioni scritte, hanno già formato oggetto di decisione e non sono stati modificati nella sostanza.
Altrettanto manifestamente infondati sono il secondo e il terzo motivo, tesi a sollecitare una nuova valutazione cautelare, che sarebbe ammissibile soltanto se mutassero "in senso favorevole all'imputato, (de)gli elementi di accusa o (...) le esigenze cautelari, che l'istante ha l'onere di indicare, per evitare, lo svolgersi di procedimenti del tutto inutili e il ripetersi di provvedimenti negativi con motivazione priva di ogni novità. Ne consegue che il giudice di appello, nell'ipotesi in cui difettino gli elementi di novità, ben può limitarsi a dichiarare inammissibile il gravame interposto avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca o di modifica della misura coercitiva applicata, non occorrendo una articolata motivazione al riguardo" (v.
Sez. 6, Sentenza n. 85 del 13/01/1994 Cc. dep. 22/03/1994 Rv. 197937 - 01).
2. Il confronto con la richiesta posta a base della precedente ordinanza di rigetto da parte dl riesame ne fa emergere la sostanziale sovrapponibilità a quella oggetto del presente giudizio, sì che correttamente, se pure sinteticamente, il TRIBUNALE ha constatato la mancanza di elementi nuovi nelle deduzioni difensive in grado di indurre a un ripensamento sulla permanenza delle esigenze cautelari sotto i profili della concretezza ed attualità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore