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Ordinanza — n. 29921/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to meet the statutory 45-day filing deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29921/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant failed to file it within the mandatory 45-day period following the lower court's ruling. Although the defense argued for procedural defects in the motivation, the court found no merit to the claim since the filing occurred after the statutory deadline had expired. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 585, 591 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible, and the appellant must bear the associated costs and fines.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal statutory deadline inadmissible appeal procedural defect court costs eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I.
d.l. 30 dicembre 2021, n. 228
16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I.
art. 616 c.p
All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRIHMI KARIM nato il 11/03/1990 avverso la sentenza del 4/06/2021 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Firenze con la sentenza impugnata in questa sede ha confermato il giudizio di responsabilità e il trattamento sanzionatorio contenuti nella sentenza del Tribunale di Firenze dell'8 settembre 2017 pronunciata nei confronti dell'odierno ricorrente.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato con atto trasmesso via pec in data 14 ottobre 2021, deducendo vizi della motivazione, ritenuta carente.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15.

4. Il ricorso è inammissibile, perché tardivo. La Corte territoriale ha pronunciato la sentenza qui impugnata il 4 giugno 2021, fissando il termine di trenta giorni per la stesura della motivazione, che veniva tempestivamente depositata. Il termine per l'impugnazione della sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 e 591 cod. proc. pen. era dunque quello di quarantacinque giorni decorrenti dal 4 luglio 2021, termine che andava a scadere il 19 settembre 2021. Palese il mancato rispetto del termine che, ai sensi dell'art.591, corna 1, lett.

a) cod. proc. pen. comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.