Italian Court dismisses request for trial remittal due to lack of concrete local threat to judicial impartiality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the defendants' request to remitt the trial to a different court, citing the absence of a genuine local threat to judicial impartiality. While the defendants alleged a systemic bias by Velletri prosecutors, the court found their arguments generic and failed to prove a concrete external danger affecting the entire judiciary. Consequently, the request was declared inadmissible under Article 45 of the Code of Criminal Procedure, and the defendants were ordered to pay the civil party's legal fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 45 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The 'grave local situation' for trial remittal requires a concrete external threat to judicial impartiality, not mere personal incompatibilities which fall under recusal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: BOLICI PAOLO nato a MONTEPULCIANO il 26/06/1950 LIBERTINI BEATRICE nato a ROMA il 28/11/1951 avverso il provvedimento del 17/02/2022 del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto respingere l'istanza di rimessione; lette le conclusioni del difensore della parte civile SAMBUCCI LEOPOLDO, Avv GIOVAMBATTISTA MAGGIORELLI, che ha chiesto respingere l'istanza con la condanna al pagamento delle spese di fase; lette le conclusioni del difensore d'ufficio di LIBERTINI BEATRICE, Avv. ANNA DALEMMO che ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di rimessione;
RITENUTO IN FATTO
1. Bolici Paolo e Libertini Beatrice, imputati del reato previsto dagli artt. 56, 110 e 629 cod.pen. in un procedimento pendente avanti il Tribunale di Veletri, presentavano istanza di rimessione del processo. 1.1 Nell'istanza esponevano di essere soci della ditta individuale Bolici Paolo e della Inside International s.r.I., dichiarate fallite dal Tribunale di Velletri, e di avere ravvisato nelle condotte dei magistrati e dei loro ausiliari nelle fasi antecedenti, concomitanti e successive alle sentenze, fatti sussumibili in diverse ipotesi di reato, per cui avevano sporto diverse denunce, alcune delle quali ancora nelle fasi di indagine, che involgevano un numero tale di magistrati del Tribunale di Velletri, tWr.) da far presumere che ciò potesse determinare un condizionamento, in senso sfavorevole nell'attività di giudizio dell'intero apparato giudicante del Tribunale di Velletri; ad ulteriore dimostrazione dell'assenza di terzietà nel giudicare i ricorrenti, gli stessi evidenziano la sistematicità con la quale la Procura di Velletri chiedeva di archiviare le denunce presentate senza effettuare alcuna attività d indagine, richieste tutte accolte dal Tribunale con motivazioni apparenti, malgrado le opposizioni proposte. 1.2 II Procuratore generale depositava note scritte chiedendo il rigetto dell'istanza. 1.3 II difensore della persona offesa Sambucci Leopoldo presentava memoria scritta con la quale chiedeva respingersi l'istanza, con il favore delle spese del grado di giudizio. 1.4 II difensore di ufficio di Libertini Beatrice presentava conclusioni scritte con le quali contestava le argomentazioni giuridiche svolte dal Procuratore generale, chiedendo l'accoglimento dell'istanza proposta da Libertini Beatrice e dal coimputato Bolici Paolo in quanto fondata e meritevole di accoglimento tanto in fatto quanto in diritto, insistendo dell'istanza di remissione ex art 45 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 L'art. 45 cod.proc.pen. prevede che "in ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica o determinano motivi di legittimo sospetto, la corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11."; tale norma, come noto, ha la funzione di assicurare l'imparzialità del giudice - ufficio, quando si presentino delle situazioni ambientali che possono turbare il regolare svolgimento del processo.
I rigorosi presupposti di configurabilità del legittimo sospetto sono stati precisati dalle Sezioni unite di questa Corte subito dopo la modifica dell'art. 45 c.p.p., introdotta dalla L. 7 novembre 2002, n. 248. Con l'ordinanza n. 13687 del 28/01/2003 Cc. (dep. 26/03/2003), le Sezioni unite hanno formulato i principi di diritto, qui pertinenti, nei seguenti termini: "L'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii.
Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa.
Ai fini della rimessione del processo, i provvedimenti e i comportamenti del giudice possono assumere rilevanza a condizione che siano l'effetto di una grave situazione locale e che, per le loro caratteristiche oggettive, siano sicuramente sintomatici della mancanza di imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo medesimo". Partendo da tali principi, è stato ulteriormente precisato che la gravità della situazione locale, idonea ad arrecare pregiudizio alla "serenità" dell'organo giudiziario, deve essere valutata con riferimento al contesto ambientale extragiudiziario, sintomatici di una mancanza di imparzialità dell'intero ufficio giudicante nella sede di svolgimento del processo e tuttavia collegati da un nesso di causalità ad una grave situazione locale, da intendersi come fenomeno esterno alla dialettica processuale (Sez. 6 ord. 15741/2013, vedi anche (Sez.2, Ordinanza n. 55328 del 23/12/2016, Mancuso e altri, Rv. 268531 - 01 "in tema di rimessione del processo, la "grave situazione locale" di cui all'art. 45 cod. proc. pen.
è configurabile in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità dell'ufficio 3 C r giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito, ovvero di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo."). Risultano pertanto del tutto estranei al sistema che caratterizza l'istituto della rimessione i rapporti personali tra parte e giudici, che riguardano invece l'istituto della ricusazione che, nel caso in cui la sostituzione del giudice non possa operare all'interno del singolo ufficio giudiziario, prevede che il procedimento venga rimesso al giudice ugualmente competente per materia, determinato a norma dell'art. 11 (art. 4e comma 2 cod.proc.pen.) Risulta così del tutto infondata la prospettazione dei richiedenti, laddove pare sollecitare l'utilizzazione del peculiare istituto della rimessione per fronteggiare una asserita diffusa incompatibilità personale di vari magistrati dell'Ufficio giudicante e requirente davanti al quale è in trattazione il loro processo penale, anziché quello della ricusazione, con argomentazioni generiche, posto che non si dice neppure quali e quanti siano i magistrati che sarebbero condizionati in senso sfavorevole (peraltro, nessuno addetto al dibattimento penale) 2.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. I ricorrenti devono essere inoltre condannati, in virtù del principio della soccombenza, al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Sambucci Leopoldo, posto che "Tra le "altre parti" alle quali deve essere notificata la richiesta di rimessione del processo, è da ricomprendere la persona offesa, quantunque non costituita parte civile, dovendosi avere a riguardo alla sua qualità di parte in senso sostanziale e al suo interesse ad opporsi, eventualmente, all'accoglimento della richiesta".
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Sam