Sentenza — n. 29911/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale del riesame di Bari, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di Barrasso Biagio Michele Nazareno avverso il provvedimento del G.u.p. del Tribunale di Foggia che, all'esito del giudizio di primo grado conclusosi con la condanna dell'imputato, non aveva accolto la richiesta di sostituzione dell'applicata misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione ai reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e ricettazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 29911/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, in considerazione della sopravvenuta rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARRASSO BIAGIO MICHELE NAZARENO nato a CERIGNOLA il 19/08/1985 avverso l'ordinanza del 16/12/2021 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Bari, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di Barrasso Biagio Michele Nazareno avverso il provvedimento del G.u.p. del Tribunale di Foggia che, all'esito del giudizio di primo grado conclusosi con la condanna dell'imputato, non aveva accolto la richiesta di sostituzione dell'applicata misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione ai reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e ricettazione.
2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge "ex art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.", in relazione agli artt. 274, lett. c), 275, comma 3, 299, comma 2, cod. proc. pen. ,2 lamentando il vizio motivazionale dell'ordinanza impugnata che non avrebbe accertato il persistere delle esigenze cautelari, la loro attualità e l'inidoneità di ogni altra misura coercitiva a soddisfare tali esigenze, in ragione degli elementi di novità prospettati con l'originaria istanza. 2.1. Con il secondo ed il terzo motivo si deduce violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 275, comma 3 bis e 299, comma 2, cod. proc. pen. quanto al giudizio di inidoneità di misure diverse dalla custodia in carcere, nonché vizio della motivazione, per carenza, quanto alla valutazione dell'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con applicazione di dispositivi elettronici dì controllo.
3. In data 6 giugno 2022 è stata depositata a mezzo PEC dal difensore del ricorrente dichiarazione di rinuncia all'impugnazione proposta per sopravvenuto difetto di interesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in considerazione della sopravvenuta rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen., oltre che per il sopravvenuto difetto di interesse.
2. All' inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in quanto prevalendo quale causa di inammissibilità il sopravvenuto difetto di interesse, rispetto alla rinuncia all'impugnazione, perchè più favorevole (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, 0., Rv. 271806 - 01) trova applicazione il principio di diritto a mente del quale il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso per cassazione esclude sia la condanna alle spese processuali, sia quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza (Sez. Unite, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibi