Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 29902/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29902/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29902/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Angelo Tomaselli è indagato per avere fatto parte del clan mafioso Santangelo-Taccuini operante in Adrano, di avere costituito ed essere stato il capo e promotore di un'associazione finalizzata alla commissione di truffe aggravate nei confronti dell'INPS mediante la fittizia assunzione di braccianti agricoli con il percepimento delle relative indennità, reato commesso con metodo mafioso e al fine di agevolare il clan e, infine, dei reati fine di quest'ultima associazione. A fronte di un quadro indiziario costituto dalle dichiarazioni di un collaboratore e dalle intercettazioni di conversazioni, effettuate anche a mezzo di captatore informatico, il giudice delle indagini preliminari ha applicato la misura della custodia in carcere che il Tribunale del riesame, condivise le considerazioni contenute nell'ordinanza, ha confermato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 416 bis cod. pen, art. 417 cod. pen, art. 417 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29902/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 405 e 417 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. evidenziando che la contestazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., che difetta dell'indicazione della data dalla quale il Tomaselli avrebbe iniziato a partecipare all'associazione mafiosa, determinando una violazione del diritto di difesa, sarebbe nulla. La doglianza è infondata. L'art. 417 cod. pen. che richiede che la contestazione sia chiara e precisa, infatti, si applica all'atto di esercizio dell'azione penale, cioè all'imputazione formulata nella richiesta di rinvio a giudizio o nel decreto che dispone il giudizio.

Parole chiave

Generato dall'IA
indagine per abuso di informazioni privilegiate inchiesta mascherata organizzazione criminale partecipazione al reato perseguimento penale per truffa inchiesta per frode fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 416 bis cod. pen
Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che la contestazione di cui all'art. 416 bis cod. pen.
art. 417 cod. pen
L'indicazione della data di inizio della partecipazione, d'altro canto, che pure deve essere specificata nell'imputazione ai sensi del citato art. 417 cod.
art. 417 cod. proc. pen
L'indicazione della data di inizio della partecipazione, d'altro canto, che pure deve essere specificata nell'imputazione ai sensi del citato art. 417 cod. proc. pen., non risulta necessaria nel corso delle indagini preliminari.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOMASELLI ANGELO nato a ADRANO il 22/04/1969 avverso l'ordinanza del 29/11/2021 del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

Il TRIBUNALE di CATANIA, SEZIONE DISTRETTUALE DEL RIESAME, con ordinanza in data 29/11/2021, ha rigettato il riesame e confermato l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di CATANIAil 2/11/2021 ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di TOMASELLI ANGELO in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis, 416 e 416 bis.1, 640 bis e 483 cod. pen.

1. Angelo Tomaselli è indagato per avere fatto parte del clan mafioso Santangelo-Taccuini operante in Adrano, di avere costituito ed essere stato il capo e promotore di un'associazione finalizzata alla commissione di truffe aggravate nei confronti dell'INPS mediante la fittizia assunzione di braccianti agricoli con il percepimento delle relative indennità, reato commesso con metodo mafioso e al fine di agevolare il clan e, infine, dei reati fine di quest'ultima associazione. A fronte di un quadro indiziario costituto dalle dichiarazioni di un collaboratore e dalle intercettazioni di conversazioni, effettuate anche a mezzo di captatore informatico, il giudice delle indagini preliminari ha applicato la misura della custodia in carcere che il Tribunale del riesame, condivise le considerazioni contenute nell'ordinanza, ha confermato.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 405 e 417 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. con riferimento all'indeterminatezza della contestazione. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che la contestazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. difetta dell'indicazione della data dalla quale sarebbe iniziata la commissione del reato. La contestazione, infatti, è formulata senza che sia specificato il dies a quo dal quale il Tonnaselli avrebbe iniziato a partecipare all'associazione mafiosa.

Tale modo di operare sarebbe illegittimo in quanto anche nei reati permanenti, quali l'associazione a delinquere di stampo mafioso, la contestazione può essere c.d. aperta solo con riferimento al temine finale e non certo al termine iniziale di commissione del reato. Termine iniziale che invece, ciò anche ad esempio al fine di poter esercitare in concreto il diritto di difesa e verificare la legge in concreto applicabile tra quelle eventualmente succedute, deve essere necessariamente individuato nella contestazione.

2. In data 15 aprile 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott.ssa Felicetta Marinelli, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 405 e 417 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. evidenziando che la contestazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., che difetta dell'indicazione della data dalla quale il Tomaselli avrebbe iniziato a partecipare all'associazione mafiosa, determinando una violazione del diritto di difesa, sarebbe nulla. La doglianza è infondata. L'art. 417 cod. pen. che richiede che la contestazione sia chiara e precisa, infatti, si applica all'atto di esercizio dell'azione penale, cioè all'imputazione formulata nella richiesta di rinvio a giudizio o nel decreto che dispone il giudizio.

Nella fase delle indagini preliminari, nel corso delle quali la contestazione è "fluida" e in corso di determinazione, di contro, la contestazione formulata a fini cautelari può essere integrata dal contenuto degli atti di indagine posti a conoscenza delle parti e a fondamento della richiesta.Sotto tale profilo, pertanto, la conclusione cui è pervenuto il Tribunale risulta corretta. Come correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso ha natura permanente e può essere contestato in forma cd. aperta.

La contestazione, cioè, può essere formulata senza che l'arco temporale per il quale si è protratta la permanenza sia determinato in modo specifico con il riferimento a una data di inizio o di cessazione della condotta. L'indicazione della data di inizio della partecipazione, d'altro canto, che pure deve essere specificata nell'imputazione ai sensi del citato art. 417 cod. proc. pen., non risulta necessaria nel corso delle indagini preliminari. In tale fase, nella quale l'imputazione è "fluida" fino all'atto di formale esercizio dell'azione penale, infatti, il diritto di difesa risulta adeguatamente garantito dalla possibilità di fare riferimento al contenuto degli atti delle indagini e il reato può essere contestato anche senza l'indicazione di una data specifica di inizio.

Nel caso di specie, comunque, il Tribunale ha dato anche atto che dagli atti, allo stato, la condotta era da considerarsi commessa dall'anno 2018 all'anno 2020, con ciò delimitando per difetto e in favor la contestazione a un periodo ben determinato (cfr. pag. 12 dell'ordinanza impugnata).

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per la presente fase.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c