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Sentenza — n. 29896/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29896/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29896/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 25/01/2021, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 16/04/2019 del Tribunale di Roma, riqualificava come tentato il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche attribuito a Mirella Nervegna, rideterminando conseguentemente la pena irrogata. Il delitto era stato originariamente contestato all'imputata, nella forma consumata, perché, nella qualità di responsabile provinciale del "Patronato 50 & Più Enasco", con artifici e raggiri consistiti nell'avere generato falsamente pratiche previdenziali mai patrocinate e modelli di richieste ISEE mai avanzate dagli interessati, induceva in errore l'INPS circa l'avvenuta evasione delle pratiche, procurando al "Patronato 50 & Più Enasco-Direzione Centrale" un indebito rimborso per complessivi C 62.666,80 a titolo di finanziamento pubblico.

Regesto Legislator

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art. 640-bis cod. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 161 cod. pen; Sentenza — n. 29896/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. La ricorrente deve essere altresì condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio di cassazione dalla parte civile INPS, che vanno liquidate in complessivi euro 3.510,00, oltre agli accessori di legge.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali pentito scemata imputabilità tentativo nel diritto penale correità reati contro i doveri d'ufficio e professionali

Disposizioni normative citate

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art. 640-bis cod. pen
pen., l'inosservanza «e/o» erronea applicazione dell'art. 640-bis cod. pen., in relazione all'art.
art. 192 cod. proc. pen
640 dello stesso codice, nonché la violazione ed erronea interpretazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 161 cod. pen
Pertanto, correttamente la Corte d'appello di Roma ha escluso la prescrizione del reato, reputando che, stante la suddetta recidiva - come detto, ormai definitivamente applicata - l'interruzione della prescrizione avesse comportato (ai sensi del secondo comma dell'art. 161 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NERVEGNA MIRELLA, nata a Ortona il 12/04/1955 avverso la sentenza del 25/01/2021 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni dell'avv. DANIELE ANTONELLI, difensore di Nervegna Mirella, che ha concluso chiedendo la cassazione della sentenza impugnata, senza o con rinvio, «e comunque la dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione [...] maturata prima della pronuncia della sentenza di appello, con conseguente annullamento della condanna ivi contenuta, ovvero l'assoluzione della imputata» e, «in via estremamente subordinata, [...] concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena»; letta la memoria dell'avv.

ENRICO MITTONI, difensore della parte civile INPS; lette le conclusioni dello stesso avv. ENRICO MITTONI, difensore della parte civile INPS, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato, con conferma delle statuizioni civili anche nel caso di prescrizione del reato; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25/01/2021, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 16/04/2019 del Tribunale di Roma, riqualificava come tentato il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche attribuito a Mirella Nervegna, rideterminando conseguentemente la pena irrogata. Il delitto era stato originariamente contestato all'imputata, nella forma consumata, perché, nella qualità di responsabile provinciale del "Patronato 50 & Più Enasco", con artifici e raggiri consistiti nell'avere generato falsamente pratiche previdenziali mai patrocinate e modelli di richieste ISEE mai avanzate dagli interessati, induceva in errore l'INPS circa l'avvenuta evasione delle pratiche, procurando al "Patronato 50 & Più Enasco-Direzione Centrale" un indebito rimborso per complessivi C 62.666,80 a titolo di finanziamento pubblico.

Fatti commessi «dal novembre 2011 sino a data antecedente e prossima al 21.2.2013». La Corte d'appello, ritenendo che non fosse «provata la perdita patrimoniale dell'Inps», riteneva, come detto, la responsabilità della Nervegna a titolo di tentativo.

2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione Mirella Nervegna, per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 640 e 157 cod. pen. e l'«[e]rronea contestazione ed applicazione dell'art. 99, comma 4° C.p.». Anzitutto, la ricorrente deduce la prescrizione del reato, che sarebbe maturata il 22 agosto 2020, essendo «erronea [...] la contestazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, poiché nessuna condanna definitiva vi è stata a carico della odierna ricorrente nel periodo di 5 anni antecedenti i fatti di cui è stata chiamata a rispondere».

In via subordinata, «nel merito dei fatti», la ricorrente deduce che: «[n]ella vicenda [...], manca certamente l'elemento materiale [...] del reato di truffa, cioè la perdita economica e patrimoniale», atteso che «la correzione della pratiche, prima del loro invio all'Ente Previdenziale, ha comportato che le stesse, una volta acquisite come negative, non sviluppassero alcun punteggio e, di conseguenza, nessuna erogazione a chicchessia da parte dell'INPS» e che «gli stessi testimoni della pubblica accusa hanno riferito che non c'è stata nessuna elargizione di premi o denaro»;

«è emerso chiaramente dall'istruttoria dibattimentale la circostanza, non tenuta nella dovuta considerazione né dal Tribunale né dalla Corte d'Appello, che l'imputata, in quanto responsabile del Patronato provinciale di Chieti [...], non si occupava (né poteva umanamente farlo) direttamente e personalmente della gestione concreta delle pratiche che, invece, erano "lavorate" dalle altre dipendenti del CAF»; quanto precede ha trovato conferma, in particolare, nelle dichiarazioni del testimone brigadiere Achille Filippone; «[g]iustamente la Corte d'Appello ha ritenuto non provato il danno economico lamentato dall'INPS [...], errando però nel dichiarare il reato realizzato sebbene non consumato». 2.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza «e/o» erronea applicazione dell'art. 640-bis cod. pen., in relazione all'art. 640 dello stesso codice, nonché la violazione ed erronea interpretazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la violazione del principio della personalità della responsabilità penale. La ricorrente rappresenta, in particolare, che: dalla deposizione della testimone Di Muzio risultava che «una volta regolarizzate negativamente le domande non hanno dato luogo a punteggi e di conseguenza non hanno dato luogo a contributi economici»;

«[I]a correzione, prima che fossero inviate, e la chiusura negativa delle pratiche esclude il reato di truffa, anche nell'ipotesi del tentativo»; il fatto che non vi fossero stati contributi economici trovava conferma nelle dichiarazioni dei testimoni D'Urzo (dirigente dell'INPS) e Paoletti (responsabile dei patronati 50 & Più Enasco per le Regioni Marche e Abruzzo); la Corte d'appello di Roma «non ha tenuto conto del [...] principio costituzionale secondo cui la responsabilità penale è personale», atteso che «se qualche alterazione di pratiche vi è stata tale da comportare un illecito penalmente sanzionabile [...] certamente non può essere ascritto alla sig.ra Nervegna» e che la testimone D'Urzo ha riferito che «nella fattispecie non c'è stato un abuso del PIN di gestione delle pratiche»;

«[u]na erogazione di somme, deve esserci necessariamente per potersi configurare il reato di truffa» e, «[a]l riguardo, nessuna prova è stata data nel corso dell'istruttoria dibattimentale»; è «inverosimile e contraddittori[a]» anche la riqualificazione dei fatti come tentativo, «atteso che le pratiche una volta scoperte false/artefatte sono state corrette prima dell'invio definitivo all'INPS, per cui non si vede quale adeguatezza avrebbero potuto avere nell'ottenimento del contributo; nessun profitto è stato conseguito e nessuna somma è stata elargita, proprio perché le pratiche furono epurate degli errori e correttamente inviate (come negative, quindi inidonee ad attribuire punteggio, ma anche ad ingannare l'Ente) all'INPS (presso il quale si presume che vi siano funzionari e dipendenti capaci di discernere tra pratiche positive - che devono essere porte avanti - e pratiche negative - la cui istruttoria finisce al momento della ricezione)»;

«altri testimoni confermano l'estraneità della odierna deducente ai fatti contestati, sia nella forma consumata che in quella tentata», in particolare, i testimoni Roberto Consorte, Raffaella Cannbise, Gabriele Capitanio, Giancarlo Bevilacqua, Giuliana Crocetti, Giancarlo Consorte, Vilma Ciuffoletti, Maria Antonietta Bevilacqua, Anna Maria Bonfini, Carmine Di Sipio, Giuliano Cirotti, «[n]essuno [dei quali] riferisce di aver avuto rapporti con la Nervegna, a dimostrazione che quest'ultima non poteva occuparsi e non si occupava dell'istruttoria delle pratiche incriminate»; dati gli impegni della Nervegna quale responsabile provinciale, «se ne deduce senza alcun dubbio che la stessa poteva ed era poco presente a Chieti [...] che molto probabilmente era già in atto il disegno da parte di qualche sua collega di prenderne il posto [...] sicché con tutta probabilità le pratiche contestate sono state artefatte da qualcun'altra», con la conseguenza che «neppure il tentativo di truffa poteva e può essere contestato alla sig.ra Nervegna».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo, nella parte in cui viene dedotta la prescrizione del reato per essere «erronea [...] la contestazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale», è inammissibile. Ciò in quanto l'aggravante della recidiva specifica reiterata e infraquinquennale era già stata applicata dal Tribunale di Roma e, sul punto, come risulta dalla lettura dell'atto di appello della ricorrente, non era stata proposta impugnazione, con la conseguenza che, sullo stesso punto, la statuizione del Tribunale era divenuta ormai definitiva. Pertanto, correttamente la Corte d'appello di Roma ha escluso la prescrizione del reato, reputando che, stante la suddetta recidiva - come detto, ormai definitivamente applicata - l'interruzione della prescrizione avesse comportato (ai sensi del secondo comma dell'art. 161 cod. pen.) l'aumento di due terzi del tempo necessario a prescrivere.

2. Il primo motivo, nell'ulteriore sua parte, e il secondo motivo - i quali, concernendo entrambi la responsabilità dell'imputata, possono essere esaminati congiuntamente - sono inammissibili. 2.1. Costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione - e condiviso dal Collegio - quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01;

Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).2.2. Rammentato tale principio, la Corte d'appello di Roma ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputata (ancorché a titolo di tentativo) sulla base dei seguenti elementi probatori: le indagini svolte dalla Guardia di finanza, le quali avevano consentito di accertare che quasi tremila richieste di ISEE e alcune domande di pensione, predisposte dal Patronato 50 & Più Enasco negli anni in considerazione, erano false, in quanto non vi era mai stato alcun contatto con i relativi interessati (che, in alcuni casi, erano soggetti deceduti), i quali, quindi, non le avevano avanzate; il fatto che, per "lavorare" tali false pratiche, era necessario accedere al sistema con il codice identificativo dell'imputata; tale codice era stato fornito dalla Nervegna alla sola Patrizia Nardone, collaboratrice esterna del Patronato, che, nei fine settimana, aveva "lavorato" numerosissime delle pratiche ISEE false, agendo, comunque, esclusivamente seguendo pedissequamente le direttive della Nervegna (dichiarazioni della Nardone e, come risulta dalla conforme sentenza di primo grado, della stessa Nervegna, la quale, nel confermare l'incarico conferito alla Nardone, aveva comunque «escluso di volere accusare altre persone»); la predisposizione e protocollazione, da parte dell'imputata, di una lettera all'INPS, con la quale richiedeva un elenco delle pratiche patrocinate per il 2011, lettera, tuttavia, mai inviata, e il fatto che, nonostante tale mancato invio, fosse stata rinvenuta una nota di risposta dell'INPS, a firma della dirigente dell'Istituto dott.ssa D'Urso, la quale, tuttavia, aveva disconosciuto sia la lettera sia la propria firma in calce alla stessa; l'interesse della Nervegna alla produzione delle pratiche false, evidenziato dai testimoni Filippone (agente di polizia giudiziaria), D'Urso, Di Muzio e Paoletti, i quali avevano chiarito che ogni sede di CAF (quale era il Patronato 50 & Più Enasco) riceveva un bonus o premio di produttività dalla sede centrale del Patronato in relazione al numero delle pratiche "lavorate", in quanto la Direzione generale del Patronato riceveva un contributo dall'INPS per ogni pratica andata a buon fine.

Da ciò la conclusione «che l'imputata sia l'unica responsabile della condotta che le viene addebitata, svolta anche attraverso l'opera di inserimento dati della Nardone». Si tratta di una motivazione che appare del tutto legittima, coerente, sia in sé stessa sia rispetto alle risultanze processuali, e logica, non essendo ravvisabile alcuna contraddizione né illogicità, tanto meno manifesta, nel ritenere che, (pacificamente) accertata la falsità delle richieste di ISEE e delle domande di pensione esaminate, responsabile di tali false istanze fosse la persona (la Nervegna) titolare del codice identificativo necessario per "lavorare" le stesse istanze - codice utilizzato, per alcune di esse, soltanto da una collaboratrice esterna che (come da essa dichiarato e come sostanzialmente confermato dalla stessa imputata), aveva operato esclusivamente seguendo pedissequamente le direttive della titolare dello stesso codice - la quale aveva un interesse (il ricevimento di un bonus o premio di produttività dalla sede centrale del Patronato) alla formazione degli atti falsi.

A ciò si può aggiungere che, come risulta dalla conforme sentenza di primo grado (pag. 4), il testimone Paoletti, responsabile del Patronato per le Marche e l'Abruzzo, aveva riferito che la stessa Nervegna, alla quale egli aveva chiesto conto del numero anomalo di pratiche riscontrato, aveva confessato che «le pratiche erano state chiuse positivamente, con dei provvedimenti costruiti ad arte, per il solo fine di ottenere punteggio». A fronte di ciò, i motivi di ricorso, nella sostanza, si limitano a sollecitare una differente valutazione dei significati da attribuire ai ricordati elementi probatori e a evidenziare ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sul punto della valenza probatoria degli stessi, già legittimamente, coerentemente e logicamente valutati dal giudice di merito, il che, come si è rammentato, è inammissibile in questa sede di legittimità.

Manifestamente infondata è, poi, la doglianza relativa all'asserita inidoneità della condotta a trarre in inganno l'INPS, attesa l'evidente astratta capacità, correttamente evidenziata dalla Corte d'appello di Roma, secondo una valutazione ex ante, della condotta dell'imputata di inserimento nel sistema dell'INPS delle false istanze (inserimento accertato dalla Corte d'appello di Roma; pag. 4 della sentenza impugnata) a fare attivare il conseguente procedimento amministrativo in vista dell'ottenimento del menzionato ingiusto vantaggio.

3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. La ricorrente deve essere altresì condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio di cassazione dalla parte civile INPS, che vanno liquidate in complessivi euro 3.510,00, oltre agli accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese