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Sentenza — n. 29891/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29891/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29891/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 15 febbraio 2018 dal Tribunale di Pavia. In particolare, LODA, COSENTINO e RESTELLI sono stati condannati in relazione a fattispecie di riciclaggio di materiale ferroso di provenienza delittuosa; il GUTA è stato condannato per plurime fattispecie di ricettazione di materiale ferroso di provenienza delittuosa 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati LODA, COSENTINO, RESTELLI e GUTA articolando i seguenti motivi. 2.1.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 29891/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). 3.1. Inammissibile anche la richiesta di liquidazione in conseguenza dell'ammissione al gratuito patrocinio degli imputati RESTELLI e COSENTINO essendo rimessa la liquidazione delle stesse al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.

Parole chiave

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ricettazione recidiva nell'infrazione restituzioni all'esportazione tentata sottrazione d'imposta evasione all'obbligo di contribuzione fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 000,00.
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Testo completo

seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: LODA Fabio Luca, nato a Milano il 20 luglio 1967; RESTELLI Vincenzo, nato a Milano 1'8 febbraio 1964; COSENTINO Roberto, nato a Rho il 5 marzo 1976; GUTA Marian, nato in Romania il 25 giugno 1994 avverso la sentenza 16 dicembre 2020 della Corte di appello di Milano. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso lette le conclusioni dei difensori che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 15 febbraio 2018 dal Tribunale di Pavia. In particolare, LODA, COSENTINO e RESTELLI sono stati condannati in relazione a fattispecie di riciclaggio di materiale ferroso di provenienza delittuosa; il GUTA è stato condannato per plurime fattispecie di ricettazione di materiale ferroso di provenienza delittuosa 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati LODA, COSENTINO, RESTELLI e GUTA articolando i seguenti motivi. 2.1.

Ricorso LODA Fabio Luca con l'Avv. Clelia Cazzola e l'Avv. Alessandro Menini. 2.1.1. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove che hanno portato alla dichiarazione di penale responsabilità Secondo il ricorrente, la Corte di appello non si sarebbe confrontata con le contestazioni articolate dall'appellante nel proprio atto di impugnazione visto che né le prove testimoniali né le intercettazioni telefoniche sarebbero stati in grado di fornire prova certa del reato contestato. In particolare, • Le conversazioni ambientali non permetterebbero di individuare cosa sia stato consegnato al LODA;

• Non sarebbe stato identificato il reato presupposto e il relativo profitto; • Non potrebbe comunque ritenersi delitto presupposto il furto presso la ditta Cesarini da cui il GUTA (ritenuto fornitore) era stato assolto; • Non vi sarebbe risposta alle contestazioni in ordine alla mancata identificazione dell'ausiliario del perito trascrittore che ha tradotto le conversazioni svoltesi in romeno con conseguente impossibilità per la difesa di valutare la sussistenza di cause di incompatibilità o di ricusazione. 2.1.2. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei delitti presupposti.

Secondo il ricorrente, le sentenze di primo e secondo grado non indicherebbero la tipologia di reato presupposto sul quale si è concretizzato il reato di cui all'articolo 648 bis cod pen posto che la sentenza conterrebbe indicazioni assolutamente generiche su tipologia del materiale riciclato, quantitativi e profitti. Inoltre, essendo intervenuta assoluzione del coimputato GUTA in ordine alla ricettazione del materiale proveniente dalla ditta CERRINI, difetterebbe la prova del reato presupposto almeno limitatamente a tale fattispecie. Più in radice, la stessa sentenza impugnata evidenzierebbe l'impossibilità di individuare con esattezza i delitti presupposti. 2.1.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla contestata inutilizzabilità della identificazione di GUTA Marian come autore delle telefonate attribuitegli in quanto effettuata da un mai identificato ausiliario del perito. Sul punto, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe aspecifica rispetto alla formulazione dell'appello perché la contestazione riguarderebbe il fatto che l'ausiliario del consulente in sede di trascrizioni non è mai stato individuato imentre la Corte territoriale si sarebbe soffermata su profili attinenti alla nomina dell'ausiliario medesimo. 2.1.4.

La difesa LODA ha depositato conclusioni scritte con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso, in particolare in relazione al terzo motivo, 2.2 Ricorso RESTELLI Vincenzo e COSENTINO Roberto con l'Avv. Augeri. 2.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità e travisamento del dato probatorio. In particolare, la Corte non avrebbe tenuto conto che, nel periodo in contestazione, il Restelli Vincenzo era affetto da "emiparesi atassica sinistra" in conseguenza di lesione ischemica e quindi non avrebbe potuto partecipare consapevolmente ai delitti in imputazione.

In particolare, la circostanza emergerebbe "in maniera palese dalle conclusioni del PM, dalla stessa sentenza del Tribunale di Pavia e (...) dalla sentenza della Corte di appello di Milano". Il ricorrente lamenta poi che le sentenze di merito e il verbale della testimonianza MATARRESE conterrebbero generici riferimenti ai "Restelli" che non permetterebbero di desumere i contorni dell'ipotizzato contributo di RESTELLI Vincenzo mentre gli unici riferimenti dotati di concretezza riguarderebbero al persona di Giuseppe Restelli, nelle more deceduto. 2.2.1.1.

Quanto poi alla richiesta di danaro da parte di RESTELLI Giuseppe al LODA, questa troverebbe la propria ragione della restituzione di un anticipo in precedenza dato per una riparazione di un'automobile e quindi sarebbe circostanza che non potrebbe fornire riscontro all'ipotesi accusatoria. Per il resto, sarebbe logico ritenere che le finalità del ricorrente fossero esclusivamente di evasione fiscale con conseguente irrilevanza penale del fatto. Illogica sarebbe poi la deduzione della Corte d'appello in ordine alla falsità della documentazione di trasporto perché non conosciuta dal trasportatore e fornita successivamente, tanto più in difetto di approfonditi controlli sui passaggi Telepass o nei confronti degli appartenenti alla società che risultava mittente. 2.2.2.

La difesa ha depositato memoria e conclusioni scritte con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.2.3. Ricorso GUTA Marian con l'Avv. Valentina GIACOMETTI. 2.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità. Secondo la difesa, dovrebbe ritenersi qualificante il fatto che, a carico del ricorrente, è stato svolto un unico sequestro a seguito del quale il GUTA è stato tratto in arresto. Di conseguenza, risulterebbe del tutto generica la identificazione del reato presupposto, l'indicazione delle relative modalità, la determinazione del profitto.

Risulterebbe in sostanza unicamente la circostanza che il ricorrente aveva disponibilità di un cellulare "e lo stesso era in uso a qualcuno nel periodo precedente" senza poter affermare con certezza chi ne fosse l'effettivo utilizzatore. Nemmeno potrebbe ritenersi che il delitto presupposto del riciclaggio contestato ai coimputati possa essere il furto svolto presso la ditta Cerrini perché, in relazione tale fattispecie, il ricorrente è stato assolto. 2.3.2. Carenza di motivazione con riferimento alla dedotta inutilizzabilità dell'identificazione del ricorrente come autore delle telefonate attribuite in quanto effettuata dall'ausiliario del perito mai identificato.

Sul punto, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe aspecifica perché la contestazione riguarderebbe il fatto che l'ausiliario del consulente in sede di trascrizioni non è mai stato individuato mentrela Corte territoriale si sarebbe occupata solo dei profili attinenti alla nomina dell'ausiliario medesimo. In difetto di tale individuazione, per effetto del disposto dell'articolo 195 codice di procedura penale, le relative dichiarazioni non sarebbero utilizzabili. 2.3.3. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio; la difesa rileva che:

a) pur essendo il ricorrente pregiudicato, questi avrebbe "saldato il proprio debito con la giustizia";

b) il fatto di avere partecipato al processo offrendo il proprio contributo determinerebbe circostanza rilevante ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche:

c) comunque, dovrebbe considerarsi la possibilità di riqualificare il fatto in termini di furto;

d) sarebbe erroneo il computo in relazione al capo D) (così testualmente il ricorso) potendosi al più configurare la fattispecie di cui al secondo comma, e) quanto poi ai capi F e M (così testualmente il ricorso), dovrebbe applicarsi l'attenuante di cui al numero quattro dell'articolo 62 cod pen 2.3.4. La difesa ha depositato memoria e conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. In particolare, la gran parte dei profili di inammissibilità sono comuni ai diversi ricorsi e possono come di seguito essere riassunti. s1,1 2.a. Le doglianze in punto mancata identificazione dell'ausiliario del perito trascrittore che ha tradotto le conversazioni svoltesi in romeno risultano generiche, prive di qualsivoglia indicazione in punto rilevanza e decisività delle stesse (non essendo stata articolata alcuna prova di resistenza) e comunque tardive. In primo luogo, infatti, le difese non indicano specificamente quali siano le intercettazioni oggetto di contestazione.

In secondo luogo, posto che la motivazione dei provvedimenti di merito fa riferimento a una pluralità di elementi ulteriori (esiti dei tabulati, appostamenti, perquisizioni, ingiustificata disponibilità del materiale da parte dei destinatari finali) che adeguatamente fondano le valutazioni giudiziali, la difesa omette di dare conto di alcun profilo di decisività della dedotta inutilizzabilità e finanche di rilevanza concreta delle intercettazioni contestate ) posto che le intercettazioni medesime non paiono assumere rilevanza esclusiva nella motivazione delle condanne.

Infine, i profili di tardività evidenziati dalla sentenza impugnata risultano comunque sussistenti in considerazione della natura non assoluta delle nullità e del fatto che la difesa - pur avendo assistito all'atto determinante la ritenuta nullità, precedente all'escussione del perito - non ha proposto immediata eccezione. 2.b. Quanto alle modalità di accertamento del delitto presupposto e dell'illecita provenienza, profili comuni ai delitti di ricettazione e riciclaggio, deve ricordarsi come questa Corte abbia già chiarito che non risulta necessario che il delitto presupposto risulti accertato con sentenza passata in giudicato né che sia indicato negli esatti termini materiali, ma è sufficiente che lo stesso non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (Sez. 2, Sent. n. 10746 del 21/11/2014 - dep. 13/03/2015 - Rv. 263156;

Sez. 6, Sent. n. 28715 del 15/02/2013 Rv. 257206; Sez. 5, Sent. n. 36940 del 21/05/2008 Rv. 241581), ferma restando la possibilità che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute ) (Sez. 2, Sent. n. 20188 del 04/02/2015 Rv. 263521) dalla natura e dalle caratteristiche dei beni oggetto di contestazione (Sez. 1, Sent. n. 29486 del 26/06/2013 Rv. 256108; Sez. 2, Sent. n. 29685 del 05/07/2011 Rv. 251028; Sez. 2, Sent. n. 546 del 07/01/2011 Rv.249444) di cui l'imputato non abbia saputo fornire una attendibile indicazione della provenienza (Sez. 2, Sent. n. 53017 del 22/11/2016 Rv. 268713;

Sez. 2, Sent. n. 20193 del 19/04/2017 Rv. 270120). Nel caso di specie, come già accennato, proprio la mancanza di alcuna giustificazione documentale delle consegne, la peculiarità dei contatti, delle modalità di consegna e dei mezzi utilizzati (a loro volta, per lo meno in parte, ricettati) fonda un giudizio logico e congruo sulla sussistenza del delitto presupposto (furto e ricettazione rispetto ai contestati riciclaggi, furto in relazione alle contestate ricettazioni). Tali considerazioni spiegano anche la logicamente ritenuta irrilevanza dell'assoluzione del GUTA rispetto alla vicenda Cesarini. 2.c.

Le ulteriori doglianze in punto intercettazioni sono inammissibili. Va infatti ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994).

Tuttavia, le difese RESTELLI, LODA e COSENTINO non hanno dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo del provvedimento impugnato, hanno ignorato le ampie notazioni presenti nelle sentenze di merito che palesavano una pluralità di elementi (appostamenti, sequestri, modalità delle consegne e dei contatti, mancanza di documenti che giustificassero o dessero conto di provenienza e trasporto, falsità di parte della documentazione depositata) coerenti con la chiave interpretativa seguita in sede giudiziale e non hanno assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023). 2.1.

Le suesposte considerazioni determinano la manifesta infondatezza del ricorso LODA. 2.1.a. Quanto alla portata delle intercettazioni in relazione al materiale consegnato al LODA, deve rilevarsi che la motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento non solo e non tanto al contenuto delle intercettazioni (molti dei segnali inviati al LODA si esaurivano in semplici squilli),ma soprattutto al contenuto dei servizi di osservazione e controllo da parte della PG paralleli allo svolgimento delle intercettazioni e agli esiti di attività di perquisizione che hanno anche accompagnato almeno taluni di tali servizi.

Il rinvenimento di materiale ferroso e di rame - di cui il ricorrente non ha mai saputo fornire giustificazione concreta - in occasione di tali perquisizioni, unitamente alle peculiari modalità dei contatti e delle consegne, rende palese la logicità del ragionamento giudiziale. In sostanza, la formulazione del ricorso non è fondata su alcuna effettiva considerazione di concreti passaggi dell'apparato motivazionale né fa riferimento specifico a alcuna intercettazione )con ciò incorrendo in palese aspecificità che determina ulteriore profilo di inammissibilità, in relazione al quale occorre solo rilevare che l'individuazione del soggetto che usava l'utenza GUTA deriva non solo l'attività dell'ausiliario del perito, ma anche del ritrovamento della relativa utenza nella disponibilità dell'imputato (che ha dedotto un uso da parte di altri che non appare riscontrato da alcun contenuto del fascicolo processuale) e della più volte riscontrata coerenza (anche palesata solo in fatto) tra gli esiti dei tabulati, la riscontrata presenza dell'imputato e i luoghi dove si trovava. 2.1.b.

In relazione alle doglianze articolate nel ricorso LODA occorre poi rilevare che l'individuazione del soggetto che usava l'utenza GUTA deriva non solo dall'attività dell'ausiliario del perito, ma anche dal ritrovamento della relativa utenza nella disponibilità dell'imputato,che ha dedotto un uso da parte di altri che non appare né verosimile né riscontrato da alcun contenuto del fascicolo processuale. 2.2. Le medesime considerazioni sopra riportate si impongono in relazione al ricorso RESTELLI - COSENTINO e al contenuto della successiva memoria.

Le contestazioni articolate in punto partecipazione del RESTELLI Vincenzo in conseguenza della emiparesi da cui era affetto il ricorrente sono logicamente disattese nella sentenza di secondo grado laddove si valorizza la presenza del RESTELLI (Vincenzo) all'atto di una delle consegne (caratterizzata dalla mancanza di spiegazione sulla provenienza e dal successivo deposito di documentazione palesemente falsa, secondo cui la merce sarebbe addirittura partita in provincia di Frosinone dopo l'accertato arrivo a Milano del mezzo che la trasportava), dai riferimenti al RESTELLI Vincenzo presenti nelle intercettazioni e in atti, dalla attività svolta all'interno della società beneficiaria delle consegne.

Le rimanenti considerazioni svolte in sede di ricorso appaiono infine ispirate a una valutazione parcellizzata, atomistica e a tratti del tutto illogica degli elementi processuali e finalizzata a una inammissibile diretta rilettura in sede di legittimità degli elementi istruttori. 2.3. Le considerazioni svolte nei parr. 2.a, 2.b, 2.c e 2.1.a. palesano anche molteplici profili di inammissibilità delle doglianze articolate nel ricorso GUTA in punto responsabilità e disponibilità dell'utenza cellulare a carico della quale si sono svolte intercettazioni. 2.3.a.

Appare del tutto irrilevante poi la notazione difensiva che valorizza l'arresto del GUTA al fine di contestare la responsabilità per i fatti diversi. Gli altri episodi ricettazione di materiale ferroso risultano precedenti all'arresto e trovano il proprio fondamento in ulteriori plurimi elementi con cui la difesa nemmeno compiutamente riconfronta. 2.3.b Quanto poi alle doglianze contenute nel ricorso GUTA in punto trattamento sanzionatorio e diniego delle circostanze attenuanti generiche deve osservarsi quanto segue: • la valorizzazione delle precedenti condanne appare logica in conseguenza del fatto che la reiterazione successiva di condotte criminose appare esplicitare a una rinnovata scelta criminosa;

• la partecipazione al processo si è concretizzata nell'avvalersi della facoltà di non rispondere e non appare identificabile alcun contributo in alcun modo valutabile; • del tutto incomprensibili appaiono infine i riferimenti fatti nel ricorso GUTA in punto computo del reato sub D) - essendo stato il GUTA condannato per i capi B e C senza che sia mai stato imputato del richiamato capo D) - e all'applicabilità di attenuanti per i capi F e M, esaurendosi l'imputazione con il capo E) e non essendo quindi mai stato imputato (né condannato) il GUTA per inesistenti capi F ed M.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). 3.1. Inammissibile anche la richiesta di liquidazione in conseguenza dell'ammissione al gratuito patrocinio degli imputati RESTELLI e COSENTINO essendo rimessa la liquidazione delle stesse al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.

P.Q.M.

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