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Ordinanza — n. 29738/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29738/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29738/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Rando Antonino, nato a Catania il 29.9.1970, contro la sentenza del Tribunale di Catania del 9.3.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 9.3.2022 il Tribunale di Catania ha applicato a Antonio Rando, su richiesta dell'imputato, formulata a mezzo del difensore munito di procura speciale e con il consenso del PM, la pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 200 di multa previa riqualificazione del fatto contestatogli nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen., considerato l'aumento per la recidiva e la finale riduzione, nei termini massimi, per il rito prescelto;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29738/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In definitiva, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, circostanza chiaramente assente ed anzi nemmeno dedotta nel caso di specie (cfr., Cass. Pen., 6, 11.9.2017 n. 56.976, Sejderas; Cass.

Parole chiave

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attenuazione della pena sanzioni penali rinuncia alla motivazione motivazione sufficiente scemata imputabilità recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
Anche in precedenza era consolidato il principio per cui la motivazione della sentenza di patteggiamento in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Rando Antonino, nato a Catania il 29.9.1970, contro la sentenza del Tribunale di Catania del 9.3.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 9.3.2022 il Tribunale di Catania ha applicato a Antonio Rando, su richiesta dell'imputato, formulata a mezzo del difensore munito di procura speciale e con il consenso del PM, la pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 200 di multa previa riqualificazione del fatto contestatogli nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen., considerato l'aumento per la recidiva e la finale riduzione, nei termini massimi, per il rito prescelto;

2. ricorre per cassazione il difensore del Rando lamentando violazione di legge con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.: rileva, infatti, che il Tribunale avrebbe dovuto assolvere l'imputato a carico del quale vi erano soltanto delle ipotesi non suffragate da elementi di prova; segnala che il Tribunale, nel motivare l'impossibilità di prosciogliere l'imputato, è ricorso a formule di mero stile.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su motivi preclusi in questa sede, considerato, oggi, quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 e quanto, alla luce del predetto intervento, ribadito da questa Corte in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente). Anche in precedenza era consolidato il principio per cui la motivazione della sentenza di patteggiamento in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa; atteso, infatti, che la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata quantomeno come ammissione del fatto, il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo se manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato o se dagli atti già risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di patteggiamento.

In definitiva, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, circostanza chiaramente assente ed anzi nemmeno dedotta nel caso di specie (cfr., Cass. Pen., 6, 11.9.2017 n. 56.976, Sejderas; Cass.

Pen., 2, 6.10.2015 n. 41.785, Ayari; Cass. Pen., 5, 25.6.2013 n. 31.250, Fede; Cass. Pen., 2, 17.11.2011 n. 2.012, Alba). Il PM e l'imputato possono quindi proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio dedotto, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla quantificazione della pena ed alla comparazione delle circostanza non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (cfr., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle