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Ordinanza — n. 29734/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appellant failed to sign the petition with a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29734/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by D'Amore Daniele inadmissible under Article 610 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a second-instance conviction for continued offenses but failed to have the petition signed by a defense attorney registered on the Special Roll of the Court. The court ruled that since the law requires such signatures for personal appeals, the lack thereof renders the filing void.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal against any judicial decision must be signed by a defense attorney registered on the Special Roll of the Court of Cassation; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal special roll of attorneys personal appeal requirement code of criminal procedure qualified defense counsel permesso di promuovere un procedimento penale commisurazione della pena per rapina ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
art. 613 cod. proc. pen
A seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Ordinanza n. 18010 del 09/04/2018
103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ordinanza n. 18010 del 09/04/2018, Rv.
Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017
272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
271780; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMORE Daniele nato a Napoli il 21/09/1981 avverso la sentenza del 10/06/2021 della Corte di Appello di Bari. udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Bari, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 10/06/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata, in data 05/10/2020, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, ha dichiarato la penale responsabilità di D'AMORE Daniele in relazione al reato continuato di cui agli artt. 81, comma 2, 628, commi 1 e 3, cod. pen. e 4 legge 110/1975 e condannato lo stesso alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 600,00 di multa.

2. D'AMORE Daniele lamenta, con unico motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett, b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione di legge penale nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sua penale responsabilità.

3. Con procedura de plano ex art 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile per le ragioni che seguono. A seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ordinanza n. 18010 del 09/04/2018, Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Rv. 271780; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 27201).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21 maggio 2022 Il nsj lieré estenso