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Ordinanza — n. 29733/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29733/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29733/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino applicava a Francesco Ferrante la complessiva pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 210 di multa per i reati di cui agli artt. 56, 628, commi 1 e 2 n. 1 cod. pen (capo 1), 61 n. 2, 337 cod. pen. (capo 2), 4, commi 2 e 3 I. 110/1975 (capo 3), 635, comma 1, cod. pen. (capo 4).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 27, comma 3 Cost, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29733/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. I, n. 4951/1994). Pertanto, con specifico riferimento alla nullità della sentenza per difetto di motivazione si è statuito che non può essere denunciata per vizio di motivazione la sentenza che, sia pur sinteticamente, ma compiutamente e comunque con adeguatezza, palesa che il giudice abbia preso in esame i fatti salienti evidenziati dagli atti ed abbia indicato le ragioni essenziali del convincimento al quale il medesimo è pervenuto in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti stessi e alla congruità della pena applicabile (Cass.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione permesso di promuovere un procedimento penale minaccia nel diritto penale motivo insorto dopo la fuga commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino applicava a Francesco Ferrante la complessiva pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 210 di multa per i reati di cui agli artt.
art. 27, comma 3 Cost
c) della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, comma 3 Cost.;
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ferrante Francesco, nato a Torino il 30/07/1983 rappresentato ed assistito dall'avv. Luca Schera, di fiducia avverso la sentenza n. 25673/21 in data 01/04/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino applicava a Francesco Ferrante la complessiva pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 210 di multa per i reati di cui agli artt. 56, 628, commi 1 e 2 n. 1 cod. pen (capo 1), 61 n. 2, 337 cod. pen. (capo 2), 4, commi 2 e 3 I. 110/1975 (capo 3), 635, comma 1, cod. pen. (capo 4).

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Francesco Ferrante, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare mancanza di motivazione in relazione agli artt. 448 e 546 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. La motivazione della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. si esaurisce in una duplice delibazione, una positiva e l'altra negativa. Positiva, quanto all'accertamento:

a) della sussistenza dell'accordo tra le parti sull'applicazione di una determinata pena;

b) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, nonché dell'applicazione o della comparazione delle eventuali circostanze;

c) della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, comma 3 Cost.;

d) della concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l'efficacia della richiesta sia stata subordinata al riconoscimento del beneficio. Negativa, quanto all'esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni positive devono essere necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto, mentre per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 129, l'obbligo della motivazione, per la natura stessa della delibazione, sussiste soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi; in caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di avere effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129.

Invero, l'accertamento della responsabilità, proprio perché solo implicito, non deve essere espressamente motivato essendo estraneo alla sentenza di patteggiamento che si fonda su un accordo delle parti su tutti gli elementi relativi al reato e alla pena nonché su una sostanziale ammissione di responsabilità dell'imputato (cfr., Cass. S.U., n. 5777/1992). Di conseguenza, si è affermato in giurisprudenza che, quando il giudice accetta integralmente la proposta delle parti dopo aver valutato la presenza delle condizioni previste dalla legge per la pronuncia della sentenza di patteggiamento, la motivazione dev'essere necessariamente sintetica ed essenziale, non avendo l'imputato interesse a lamentarsi di siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica posto che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile (Cass.

Sez. I, n. 4951/1994). Pertanto, con specifico riferimento alla nullità della sentenza per difetto di motivazione si è statuito che non può essere denunciata per vizio di motivazione la sentenza che, sia pur sinteticamente, ma compiutamente e comunque con adeguatezza, palesa che il giudice abbia preso in esame i fatti salienti evidenziati dagli atti ed abbia indicato le ragioni essenziali del convincimento al quale il medesimo è pervenuto in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti stessi e alla congruità della pena applicabile (Cass.

Sez. VI, n. 1109/1991). La motivazione della sentenza qui ricorsa è pienamente conforme ai sunnominati criteri; di contro, l'impugnazione proposta si rivela del tutto generica e, come tale, inammissibile.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme