Ordinanza — n. 29730/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • MOLOKWU Obinwanne Felix (CUI 04F8XGC) nato in Nigeria il 27/02/1979 avverso l'ordinanza emessa il 15/02/2022 dalla Corte di Cassazione visti gli atti, l'ordinanza e la richiesta di correzione di errore materiale, trattata con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Gargiulo, che ha chiesto che la Corte di Cassazione corregga nel frontespizio dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.2756 del 2022, in data 15 febbraio 2022, le generalità del condannato in oggetto nel senso che laddove è scritto "Molokwu Obinwanne Felix nato in Nigeria il 27/02/1970" debba leggersi e intendersi "Molokwu Obinwanne Felix nato in Nigeria il 27/02/1979".
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29730/2022 — snpen · Corte di Cassazione: FATTO E DIRITTO Con ordinanza pronunciata in data 15/02/2022 la Corte di Cassazione ha deciso i ricorsi proposto da Molokwu Obinwanne Felix e da Bashiru Joe avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 18/03/2021, dichiarandoli inammissibili. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con nota del 05/04/2022 ha rilevato che per un evidenle refuso materiale le generalità del Molokwu sono state riportate erroneamente nel frontespizio dell'ordinanza di questa Corte, con riferimento all'ano° di nascita (1970 anziché 1979), allegando a tal fine la comunicazione di notizie di reato con l'esatta indicazione dei dati anagrafici.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • MOLOKWU Obinwanne Felix (CUI 04F8XGC) nato in Nigeria il 27/02/1979 avverso l'ordinanza emessa il 15/02/2022 dalla Corte di Cassazione visti gli atti, l'ordinanza e la richiesta di correzione di errore materiale, trattata con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Gargiulo, che ha chiesto che la Corte di Cassazione corregga nel frontespizio dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.2756 del 2022, in data 15 febbraio 2022, le generalità del condannato in oggetto nel senso che laddove è scritto "Molokwu Obinwanne Felix nato in Nigeria il 27/02/1970" debba leggersi e intendersi "Molokwu Obinwanne Felix nato in Nigeria il 27/02/1979".
FATTO E DIRITTO Con ordinanza pronunciata in data 15/02/2022 la Corte di Cassazione ha deciso i ricorsi proposto da Molokwu Obinwanne Felix e da Bashiru Joe avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 18/03/2021, dichiarandoli inammissibili. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con nota del 05/04/2022 ha rilevato che per un evidenle refuso materiale le generalità del Molokwu sono state riportate erroneamente nel frontespizio dell'ordinanza di questa Corte, con riferimento all'ano° di nascita (1970 anziché 1979), allegando a tal fine la comunicazione di notizie di reato con l'esatta indicazione dei dati anagrafici.
Occorre pertanto rettificare in tal senso il provvedimento, con annotazione sugli originali.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione dell'ordinanza - documento n. 2756 del 15/02/2022, sul ricorso n. 39465/2021 di Molokwu Obinwanne Felix, nel senso che, ove è scritto "nato il 27/2/1970", deve leggersi e intendersi "nato il 27/2/1979". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma il giorno 21 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Pre