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Ordinanza — n. 29728/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29728/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29728/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • ALJIJA Agim nato in Macedonia il 15/08/1980 avverso la sentenza emessa 1'01/04/2022 dalla Corte di Cassazione visti gli atti, la sentenza e la richiesta di correzione di errore materiale, trattata con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Gargiulo, che ha chiesto che la Corte di Cassazione corregga nel dispositivo della sentenza n.14714 del 2022 la locuzione "adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L.

Regesto Legislator

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art. 203 disp. att. cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29728/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Raffaele Gargiulo, che ha chiesto che la Corte di Cassazione corregga nel dispositivo della sentenza n.14714 del 2022 la locuzione "adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L.

Parole chiave

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motivi di cassazione ritiro della domanda di revisione rigetto provvisorio dell'opposizione censure procedurali riesame del decreto espulsione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 203 disp. att. cod. proc. pen
69/2005", con la seguente "adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.".
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • ALJIJA Agim nato in Macedonia il 15/08/1980 avverso la sentenza emessa 1'01/04/2022 dalla Corte di Cassazione visti gli atti, la sentenza e la richiesta di correzione di errore materiale, trattata con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Gargiulo, che ha chiesto che la Corte di Cassazione corregga nel dispositivo della sentenza n.14714 del 2022 la locuzione "adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L.

N. 69/2005", con la seguente "adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.". FATTO E DIRITTO Con sentenza pronunciata in data 1 aprile 2022 la Corte di Cassazione ha deciso il ricorso proposto da Aljija Agim avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia del 09 aprile 2021che aveva concesso l'estradizione del ricorrente, annullando la decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Per un evidente refuso materiale, nel dispositivo gli adempimenti di Cancelleria, conseguenti alla pronuncia emessa sono stati indicati come quelli previsti dall'art. 221. 69/2005 invece di quelli indicati dall'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Occorre pertanto procedere alla correzione del suddetto errore, mediante indicazione della norma da applicarsi, con annotazione sugli originali.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla sentenza - documento n. 14714 del 1 aprile 2022, sul ricorso n. 1328/2022 di Aljija Aginn, nel senso che, ove è scritto "per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. N. 69/2005" deve leggersi e intendersi "per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma il giorno 21 giugno 2022 Il Consigliere estensor