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Sentenza — n. 29727/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29727/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29727/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 24/01/2022, il Tribunale di Salerno rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di Mario Caputano avverso il provvedimento emesso in data 21/12/2021 dalla Corte di appello di Salerno con il quale era stata rigettata l'istanza di parte appellante volta ad ottenere la revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 29727/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza in data 24/01/2022, il Tribunale di Salerno rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di Mario Caputano avverso il provvedimento emesso in data 21/12/2021 dalla Corte di appello di Salerno con il quale era stata rigettata l'istanza di parte appellante volta ad ottenere la revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale attenuazione della pena capitolazione esame di cassazione godimento dei diritti civili revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Mario Caputano, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Caputano Mario, nato a Salerno il 11/09/1953 rappresentato ed assistito dall'avv. Mario Secondino, di fiducia avverso l'ordinanza n. 743/2021 in data 24/01/2022 del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Raffaele Gargiulo, ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 24/01/2022, il Tribunale di Salerno rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di Mario Caputano avverso il provvedimento emesso in data 21/12/2021 dalla Corte di appello di Salerno con il quale era stata rigettata l'istanza di parte appellante volta ad ottenere la revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Mario Caputano, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: erronea applicazione della legge processuale per violazione degli artt. 299, 274 e 275 cod. proc. pen. per sopravvenuta mancanza delle esigenze cautelari. Secondo motivo: motivazione mancante o apparente in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Nella trattazione congiunta dei motivi il ricorrente censura il provvedimento impugnato che ha omesso di indicare le ragioni per le quali i significativi elementi sopravvenuti non siano idonei ad eludere le valutate esigenze cautelari sottese alla misura applicata e a sovvertire la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: la richiesta di revoca, infatti, non si basa solo sul decorso del tempo, bensì evidenzia l'intervenuta assoluzione dell'imputato dal reato associativo, l'ampia confessione resa, l'assoluto rispetto delle prescrizioni imposte con la misura in atto, l'età del ricorrente (anni sessantanove) ed il suo stato di i ncensu ratezza .

3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

4. Con sentenza di questa Suprema Corte in data 17/06/2022, il procedimento di merito, relativo alle medesime imputazioni, nei confronti di Mario Caputano è stato definito, con una pronuncia di rigetto del ricorso proposto nell'interesse del sunnominato: da qui la sopravvenuta carenza di interesse dell'instante nel presente procedimento cautelare, con esonero dal pagamento delle spese processuali e di somma a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Sentenza a motivazione semplificata. Così dec