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Sentenza — n. 29709/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29709/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29709/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore generale ricorre per cassazione, ai sensi dell'art. 569 comma 4, cod. proc. pen., per l'annullamento della sentenza del Tribunale indicata in epigrafe, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati De Rose in relazione al delitto di truffa loro contestato, per essere intervenuta l'estinzione del reato per effetto della ritenuta remissione tacita della querela.

Regesto Legislator

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art. 70 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29709/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Va preliminarmente rigettata la richiesta di sospensione del processo, ai sensi dell'art. 70 cod. proc. pen., avanzata dalla difesa di De Rose Salvatore con la memoria depositata, poiché è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che «la sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, disciplinata dagli artt.70 e segg. cod. proc. pen., non si applica nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, in quanto, in sede di legittimità, l'imputato non partecipa personalmente al processo e la sua difesa è affidata esclusivamente al difensore» (Sez. 4, n. 48754 del 09/10/2019, Aveni, Rv. 277871 - 02; Sez. 1, n. 28219 del 30/01/2014, M., Rv. 261411 - 0; Sez. 4, n. 28559 del 17/05/2005, Tosolini, Rv. 232437 - 0).

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa esame delle censure formali circostanza attenuante permesso di promuovere un procedimento penale diritto a un ricorso effettivo modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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art. 70 cod. proc. pen
Va preliminarmente rigettata la richiesta di sospensione del processo, ai sensi dell'art. 70 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: DE ROSE SALVATORE nato a COSENZA il 15/02/1995 DE ROSE SERGIO nato a COSENZA il 10/02/1963 avverso la sentenza del 22/12/2021 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata; letta la memoria depositata via pec in data 3/6/2022 dal difensore degli imputati con cui è stata chiesta preliminarmente la sospensione del processo, in ragione dell'incapacità di De Rose Salvatore a partecipare coscientemente al giudizio, e in ogni caso rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale ricorre per cassazione, ai sensi dell'art. 569 comma 4, cod. proc. pen., per l'annullamento della sentenza del Tribunale indicata in epigrafe, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati De Rose in relazione al delitto di truffa loro contestato, per essere intervenuta l'estinzione del reato per effetto della ritenuta remissione tacita della querela.

2. Deduce il P.G., con unico motivo, la violazione della legge penale, in relazione all' art. 640, comma 3, cod. pen.; la sentenza impugnata aveva ritenuto il reato contestato procedibile a querela, pur in presenza della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., richiamato dall'art. 640, comma 2, n. 2 bis cod. pen., ipotesi per la quale, invece, è prevista la procedibilità d'ufficio.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n.

15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente rigettata la richiesta di sospensione del processo, ai sensi dell'art. 70 cod. proc. pen., avanzata dalla difesa di De Rose Salvatore con la memoria depositata, poiché è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che «la sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, disciplinata dagli artt.70 e segg. cod. proc. pen., non si applica nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, in quanto, in sede di legittimità, l'imputato non partecipa personalmente al processo e la sua difesa è affidata esclusivamente al difensore» (Sez. 4, n. 48754 del 09/10/2019, Aveni, Rv. 277871 - 02; Sez. 1, n. 28219 del 30/01/2014, M., Rv. 261411 - 0; Sez. 4, n. 28559 del 17/05/2005, Tosolini, Rv. 232437 - 0).

2. Il ricorso è fondato. Come risulta dal tenore dell'imputazione, agli imputati è stata contestata l'ipotesi di truffa aggravata dalla circostanza della "minorata difesa", ipotesi di reato procedibile d'ufficio. In assenza di qualsivoglia valutazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante contestata, è evidente che la ravvisata remissione (tacita) della querela non ha inciso sul regime di procedibilità del reato oggetto di imputazione.2. All'annullamento della sentenza consegue, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., il rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, competente per il giudizio in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello