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Ordinanza — n. 29605/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29605/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29605/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDORELLI ALFONSO, nato a Catania il 23/05/1964 avverso la sentenza del 16/03/2022 del G.u.p. del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29605/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione rinuncia alla motivazione attenuazione della pena controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Catania, con sentenza del 16/03/2022, applicava nei confronti di Condorelli Alfonso la pena concordata dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDORELLI ALFONSO, nato a Catania il 23/05/1964 avverso la sentenza del 16/03/2022 del G.u.p. del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il G.u.p. del Tribunale di Catania, con sentenza del 16/03/2022, applicava nei confronti di Condorelli Alfonso la pena concordata dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 628, primo e terzo comma, n. 1), cod. pen. Considerato che, in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'applicazione della pena concordata, non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (tra le tante: Sez. 4, n. 38235del 05/06/2018, Pace, non massimata); Considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci