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Ordinanza — n. 29604/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29604/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29604/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRANOVA ROBERTO, nato a Partinico il 16/03/1984 avverso la sentenza del 24/03/2022 del G.i.p. del Tribunale di Como visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29604/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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rinuncia alla motivazione motivi di cassazione verosimiglianza dei motivi d'asilo motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi validi motivazione nel merito

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Como, con sentenza del 24/03/2022, applicava nei confronti di Terranova Roberto la pena concordata dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRANOVA ROBERTO, nato a Partinico il 16/03/1984 avverso la sentenza del 24/03/2022 del G.i.p. del Tribunale di Como visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il G.i.p. del Tribunale di Como, con sentenza del 24/03/2022, applicava nei confronti di Terranova Roberto la pena concordata dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 628, primo e terzo comma, n. 1), cod. pen. Considerato che, in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione della sentenza impugnata, non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (tra le tante: Sez. 4, n. 38235 del 05/06/2018, Pace, non massi mata); Considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci