Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29602/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29602/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29602/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIT AYOUB, nato a Casablanca (Marocco) il 21/08/1996 avverso la sentenza del 05/04/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29602/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01; Ritenuto che, trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione difetto di legittimazione impugnazione di decisioni amministrative motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIT AYOUB, nato a Casablanca (Marocco) il 21/08/1996 avverso la sentenza del 05/04/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 05/04/2022, ha confermato la sentenza del 07/09/2021 del G.i.p. del Tribunale di Torino di condanna di Ayoub Ait per il reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen. Considerato che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Considerata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del predetto 613, comma 1, cod. proc. pen., sollevate dall'Ait, in riferimento agli artt. 111, settimo comma, Cost., e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 3, lett. c), della CEDU, e all'art. 48, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla luce delle considerazioni svolte al riguardo da Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01; Ritenuto che, trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec