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Ordinanza — n. 29600/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against agreed sentence dismissed for inadmissibility due to improper grounds under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29600/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the agreed sentence inadmissible because the sole ground raised was a defect in the reasoning of the lower court. The appellant argued the sentence was inadequate, but the Court held that under the new procedural law, only specific grounds such as legal qualification errors or illegality of the penalty permit cassation appeals. Consequently, the appeal was rejected as it did not fall within the permissible categories for challenging an agreed sentence.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against agreed sentences are admissible only for specific grounds like legal qualification errors or penalty illegality; appeals based solely on defects in reasoning or adequacy of the sentence are inadmissible.

Parole chiave

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agreed sentence appeal cassation inadmissibility defect in reasoning procedural law reform legal qualification error motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
103, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Torino, con sentenza del 14/04/2022, applicava nei confronti di Hicham Rjal la pena concordata dalle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui agli artt.
Art. 110, 56 e 629, primo e secondo comma, cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Torino, con sentenza del 14/04/2022, applicava nei confronti di Hicham Rjal la pena concordata dalle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui agli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 38235 del 05/06/2018, Pace
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RJAL HICHAM, nato in Marocco il 07/01/1982 avverso la sentenza del 14/04/2022 del G.i.p. del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il G.i.p. del Tribunale di Torino, con sentenza del 14/04/2022, applicava nei confronti di Hicham Rjal la pena concordata dalle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 629, primo e secondo comma, cod. pen. Considerato che, in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione della sentenza impugnata, anche in ordine all'adeguatezza della pena, non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (tra le tante: Sez. 4, n. 38235 del 05/06/2018, Pace, non massimata); Ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci