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Ordinanza — n. 29597/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of lawyer signature on the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29597/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to have the document signed by a registered defense lawyer. Although the petitioner signed personally, the law requires a specific signature by a qualified attorney for such acts to be valid. Consequently, the court rejected the request and ordered the petitioner to pay legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal must be signed by a lawyer registered in the special roll of the Court of Cassation; a personal signature by the accused renders the act inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lawyer signature requirement special roll registration procedural defect defense representation rules censure procedurali istanza di revisione penale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
pen., e ad altro reato in continuazione con esso; Considerato che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
103, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 628, secondo e terzo comma, n. 1), cod. pen.
pen., in relazione al reato di cui all'art. 628, secondo e terzo comma, n. 1), cod. pen., e ad altro reato in continuazione con esso; Considerato che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
(Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv.
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KSOURI NOURREDINE, nato in Tunisia il 26/03/1979 avverso la sentenza del 11/04/2022 del G.i.p. del Tribunale di Padova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il G.i.p. del Tribunale di Padova, con sentenza del 11/04/2022, ha applicato nei confronti di Nourredine Ksouri la pena concordata dalle parti, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 628, secondo e terzo comma, n. 1), cod. pen., e ad altro reato in continuazione con esso; Considerato che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto - come è avvenuto nel caso di specie - la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso. (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01;

Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01); Ritenuto che, trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis