Ordinanza — n. 29596/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AURIA GIUSEPPE, nato a Taranto il 18/05/1971 avverso la sentenza del 04/03/2022 del G.i.p. del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 612 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29596/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AURIA GIUSEPPE, nato a Taranto il 18/05/1971 avverso la sentenza del 04/03/2022 del G.i.p. del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 04/03/2022, ha applicato nei confronti di Giuseppe D'Auria la pena concordata dalle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 582 e 61, n. 11-quinques, cod. pen. (capo 1), agli artt. 610, 635, secondo comma, n. 1), in relazione all'art. 625, n. 7), e 61, n. 2), cod. pen. (capo 2), all'art. 612 cod. pen. (capo 3), agli artt. 337, 582, 585 e 61, n. 2), cod. pen. (capo 4) e agli artt. 628 e 61, n. 10), cod. pen. (capo 5). Considerato che, in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (tra le tante: Sez. 4, n. 38235 del 05/06/2018, Pace, non massimata); Ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de