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Ordinanza — n. 29594/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of lawyer signature and improper standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29594/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Giambarresi inadmissible because it was signed personally by the defendant, violating the mandatory requirement for a registered defense lawyer's signature. The lower court had previously settled part of the case via agreement, but the current appeal failed to meet procedural standards under the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if not signed by a registered defense lawyer, and such defects require immediate dismissal de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of lawyer signature defense lawyer registration immediate dismissal de plano procedural standing requirements condono delle spese procedurali censure procedurali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Considerato che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
103, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
E IN DIRITTO La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 22/12/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.
Art. 712 cod. pen.
pen., ha parzialmente riformato la sentenza del 14/06/2018 del Tribunale di Torino, nei confronti di Francesco Giambarresi, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui all'art. 712 cod.
Art. 110, 628, primo comma e terzo comma, n. 1), cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 22/12/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.
art. 712 cod. pen
pen., ha parzialmente riformato la sentenza del 14/06/2018 del Tribunale di Torino, nei confronti di Francesco Giambarresi, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui all'art. 712 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMBARRESI FRANCESCO, nato a Torino il 11/05/1986 avverso la sentenza del 22/12/2021 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 22/12/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del 14/06/2018 del Tribunale di Torino, nei confronti di Francesco Giambarresi, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui all'art. 712 cod. pen. per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e riducendo la pena inflitta in relazione ai due contestati reati di cui agli artt. 110, 628, primo comma e terzo comma, n. 1), cod. pen. Considerato che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. - a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione - il che rende inammissibile anche la proposta doglianza relativa alla confisca confermata dalla Corte d'appello di Torino;

Ritenuto che, trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis