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Ordinanza — n. 29593/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29593/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29593/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e n. 3-bis), cod. pen., e agli artt. 582, 585 e 61, n. 2), cod. pen. Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01);

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29593/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 26/10/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza del 20/01/2021 del Tribunale di Genova, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e riducendo la pena inflitta a Domenico Pullo per i reati di cui agli artt. 81, 56 e 629, primo e secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, n.

Parole chiave

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estorsione azione legale a scopo intimidatorio incitamento a violare o a rescindere un contratto abbandono del procedimento per truffa tentata coazione grave tentazione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 26/10/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza del 20/01/2021 del Tribunale di Genova, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULLO DOMENICO, nato a Crotone il 08/12/1985 avverso la sentenza del 20/10/2021 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 26/10/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza del 20/01/2021 del Tribunale di Genova, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e riducendo la pena inflitta a Domenico Pullo per i reati di cui agli artt. 81, 56 e 629, primo e secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, n.

1) e n. 3-bis), cod. pen., e agli artt. 582, 585 e 61, n. 2), cod. pen. Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01);

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di tentata estorsione, non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione in quanto già oggetto di rinuncia in grado di appello; Considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.