Sentenza — n. 29589/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASono infondati il primo e il secondo motivo, che contestano la sussistenza del grave quadro indiziario. Premesso che in sede di riesame il ricorrente aveva contestato solo le esigenze cautelari, tuttavia il TRIBUNALE ha dedicato parte del provvedimento ai gravi indizi sugli episodi di riciclaggio a lui contestati ai capi 8- e 9-, che si è ipotizzato commessi in un periodo compreso tra aprile 2019 e novembre 2020. Va premesso altresì che il ricorso non pone in discussione la realizzazione e l'entità delle truffe, costituenti reati presupposto rispetto alle condotte di riciclaggio contestate all'indagato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 273 cod. proc. pen, art. 648 bis cod. pen; Sentenza — n. 29589/2022 — snpen · Corte di Cassazione: e) in relazione agli art. 273 e 192 cod. proc. pen. e all'art. 648 bis cod. pen., per carenza o illogicità della motivazione, perché, posto che il solo incontro avuto con uno dei responsabili dei reati presupposti, cioè MANCINO, aveva riguardato una operazione bancaria che costui avrebbe potuto effettuare autonomamente con l'home banking, l'ordinanza sarebbe priva di argomentazioni sul reato di riciclaggio: le poche righe riguardanti il ricorrente riproporrebbero acriticamente quelle del GIP, senza riscontri investigativi; 2.3. la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALVATI GIUSEPPE ALESSANDRO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 1'11/01/1974 avverso l'ordinanza del 17/12/2021 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO, per l'inammissibilità del ricorso, in procedimento trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
i. Con ordinanza in data 17/12/2021- dep. 31/01/2022 il TRIBUNALE di TORINO-sez. riesame rigettava la richiesta di riesame contro l'ordinanza con la quale il 15/10/2021 il GIP del TRIBUNALE di TORINO aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di SALVATI Giuseppe Alessandro per due imputazioni - capi 8) e 9) - di concorso in riciclaggio, avente come presupposto la consumazione di delitti di truffa con ingenti profitti, reati commessi il primo in territorio estero e a Torino da aprile all'11 ottobre 2019 e il secondo pure in territorio estero, a Torino e altrove da aprile dal 14 ottobre al 9 novembre 2019.
2. SALVATI propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce i seguenti motivi: 2.1. la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.
b) e lett.
e) in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e all'art. 648 bis cod. pen., per carenza o illogicità della motivazione, quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per le condotte di concorso in riciclaggio. Premesso che SALVATI, che era dipendente di banca, aveva posto in essere operazioni bancarie su conti correnti tracciabili e con denaro proveniente da società collegate ai clienti, senza aver mai trattato contanti e senza che alcuna di tali operazioni fosse mai stata segnalata come sospetta da chi aveva l'onere e l'obbligo giuridico di valutare eventuali anomalie, risultate tali solo ex post e non ex ante, la difesa osserva che:
a) i contatti con gli altri indagati erano avvenuti solo sull'utenza fissa della filiale della Banca popolare vesuviana, e ciò dimostrava che non vi era nulla che andasse oltre l'ambito strettamente lavorativo;
b) la provvista di denaro proveniva per una quota da attività truffaldine poste in essere da altri, e per altra da attività di impresa svolta per il tramite di intermediari. All'ipotetica esistenza di anomalie nelle operazioni non era mai seguito da parte del responsabile dell'Istituto l'inoltro di segnalazioni al responsabile anticiclaggio, a riprova che le operazioni bancarie in questione non erano accompagnate da elementi dubbi ai sensi delle norme antiriciclaggio: le eventuali anomalie difettavano comunque, al fine di rilevare il carattere sospetto delle operazioni, di ulteriori informazioni riguardanti il cliente, che sfuggivano al suo profilo di mero dipendente bancario. Il solo contatto intercorso con persona diversa dai correntisti della Banca era avvenuto con MANCINO Aldo, che però gli era stato presentato da un cliente della banca; 2.2. la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.
c) e lett.
e) in relazione agli art. 273 e 192 cod. proc. pen. e all'art. 648 bis cod. pen., per carenza o illogicità della motivazione, perché, posto che il solo incontro avuto con uno dei responsabili dei reati presupposti, cioè MANCINO, aveva riguardato una operazione bancaria che costui avrebbe potuto effettuare autonomamente con l'home banking, l'ordinanza sarebbe priva di argomentazioni sul reato di riciclaggio: le poche righe riguardanti il ricorrente riproporrebbero acriticamente quelle del GIP, senza riscontri investigativi; 2.3. la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.
c) e lett.
e) in relazione agli art. 274 lett.
c) e 125 cod. proc. pen. e all'art. 648 bis cod. pen., per carenza o illogicità della motivazione, quanto alle esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura, e in particolare alla individuazione del carcere come strumento cautelare più adeguato, poiché l'ordinanza non avrebbe valutato la contenibilità del rischio di reiterazione con misure meno afflittive. SALVATI si era comunque dimesso dalla Banca popolare vesuviana già dal 4 settembre 2020, un anno prima della esecuzione dell'ordinanza cautelare, e questo avrebbe scongiurato il rischio di reiterazione, per non attualità delle esigenze cautelari. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha trasmesso conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato.
1. Sono infondati il primo e il secondo motivo, che contestano la sussistenza del grave quadro indiziario. Premesso che in sede di riesame il ricorrente aveva contestato solo le esigenze cautelari, tuttavia il TRIBUNALE ha dedicato parte del provvedimento ai gravi indizi sugli episodi di riciclaggio a lui contestati ai capi 8- e 9-, che si è ipotizzato commessi in un periodo compreso tra aprile 2019 e novembre 2020. Va premesso altresì che il ricorso non pone in discussione la realizzazione e l'entità delle truffe, costituenti reati presupposto rispetto alle condotte di riciclaggio contestate all'indagato.
L'attività oggetto di imputazione è stata posta in essere in corrispondenza delle provviste rispettivamente formate a seguito delle truffe, mediante l'accredito di bonifici dal GME-Gestore dei mercati energetici effettuato nello stesso mese; è peraltro accaduto che il GME accreditasse nuovi bonifici prima che la precedente provvista fosse completamente trasferita dai conti delle società c.d. E.S.Co.-Energy Service Company, cioè società private che agiscono nel settore dell'energia elettrica, come viene dettagliatamente descritto ai fg. 16 ss. dell'ordinanza.
In modo congruo e coerente, il TRIBUNALE ha identificato gli elementi a carico di SALVATI nelle conversazioni intercettate, i cui contenuti sono riportati ai fg. 20 ss., tra costui e MANCINO, il cui senso era l'esigenza di recuperare in tempi brevi un significativo quantitativo di denaro contante: da esse emerge che il primo, non semplice dipendente ma vicedirettore di filiale della Banca Popolare Vesuviana, aveva ricevuto dal secondo indicazioni per disporre bonifici, e per incassare e predisporre assegni circolari, in modo da ottenere denaro contante da consegnare al medesimo MANCINO, operando, in virtù del ruolo svolto, su conti correnti intestati a società e/o persone fisiche che a tanto si prestavano.
2. Parimenti infondato è il terzo motivo, che contesta l'esistenza delle esigenze cautelari, e comunque l'adeguatezza della misura. Va detto che l'ordinanza desume in modo logico e articolato il rischio di reiterazione alla stregua della gravità dei reati commessi, del danno arrecato, della non occasionalità delle condotte, e della specifica professionalità nel settore bancario, che ha facilitato la dissimulazione della provenienza illecita del denaro. Non si tratta di argomentazioni generiche né astratte, allorché l'ordinanza sottolinea l'intensità dei contatti intercorsi fra il ricorrente e MANCINO in un arco temporale assai limitato, tali da radicare la probabilità della consumazione di ulteriori delitti della medesima specie.
Altrettanto infondata è la censura subordinata sulla concessione degli arresti domiciliari, avendo il TRIBUNALE correttamente dato conto della possibilità dell'indagato, proprio in considerazione della consumazione dei reati a lui contestati, di ripresa di contatti on line con soggetti al di fuori del suo stretto nucleo familiare. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempim