Cassation appeal dismissed for lack of interest after lower court replaced detention with less restrictive measures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant withdrew the claim due to a change in the lower court's decision. The applicant had challenged the substitution of home detention with arrest orders, arguing they were inadequate and disproportionate under Article 275 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that since the investigating judge replaced the restrictive measure with a less burdensome one, the legal interest in pursuing the cassation appeal vanished, rendering the request inadmissible without awarding costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 275, comma 2-bis c.p.p.: When the legal interest in a cassation appeal ceases to exist due to a subsequent decision by the lower court adopting a less restrictive measure, the appeal is declared inadmissible without the imposition of procedural costs or pecuniary sanctions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Rocchi Valter, nato a Livorno il 13/12/1965 rappresentato e assistito dall'avv. Marco Talini, di fiducia avverso l'ordinanza n. 355/2022 in data 20/04/2022 del Tribunale di Milano, dodicesima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 20/04/2022, il Tribunale di Milano, rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di Vatter Rocchi, confermando l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 23/03/2022, come modificata dallo stesso giudice con ordinanza in data 03/04/2022, sostitutiva della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Vatter Rocchi, è stato proposto ricorso per cassazione, per lamentare omessa motivazione in ordine alla proposta censura di inadeguatezza e di non proporzionalità della misura cautelare ex art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen.
3. Con comunicazione pervenuta in cancelleria in data 07/06/2022, la difesa di Valter Rocchi ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con provvedimento in data 23/05/2022, sostituito la misura cautelare degli arresti donniciliari con altra meno afflittiva: da qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso non consegue alcuna condanna del ricorrente al pagamento di spese processuali e di sanzioni a favore della Cassa delle ammende, in ossequio all'insegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168, secondo cui qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di inammissibilità non seguono ne' la condanna alle spese processuali ne' quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma