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Ordinanza — n. 29582/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29582/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29582/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 12/07/2021, previa esclusione della recidiva, riduceva la pena inflitta a Carlo Linguiti in relazione al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., nella misura di anni due di reclusione ed euro 3.000 di multa.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 648 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29582/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 12/07/2021, previa esclusione della recidiva, riduceva la pena inflitta a Carlo Linguiti in relazione al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., nella misura di anni due di reclusione ed euro 3.000 di multa.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale alleggerimento della pena ritiro della querela penale ricorso per cassazione pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Le censure proposte, infatti, risultano precluse a fronte dell'intervenuto accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 648 bis cod. pen
pen., la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 12/07/2021, previa esclusione della recidiva, riduceva la pena inflitta a Carlo Linguiti in relazione al reato di cui all'art. 648 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da Linguiti Carlo, nato a Napoli il 14/09/1981 rappresentato ed assistito dall'avv. Davide Fico, di fiducia avverso la sentenza n. 7679/21 in data 04/02/2022 della Corte di appello di Napoli, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 12/07/2021, previa esclusione della recidiva, riduceva la pena inflitta a Carlo Linguiti in relazione al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., nella misura di anni due di reclusione ed euro 3.000 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Carlo Linguiti, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Le censure proposte, infatti, risultano precluse a fronte dell'intervenuto accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che, se da un lato, ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati, dall'altra, ha comportato la rinuncia a dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 43721 del 15/01/2007, Grillo, Rv. 238688; Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005, dep. 2006, Moliterno, Rv. 233393; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2000, dep. 2001, Izzo, Rv. 249269), quand'anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (cfr., Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385; Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, Khribech, Rv. 259825), la cui inammissibilità è rilevabile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, connnna 5-bis cod. proc. pen.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i