Sentenza — n. 29576/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 12/10/2021- dep. 15/10/2021 la CORTE di APPELLO di MILANO, in parziale riforma della sentenza con la quale il TRIBUNALE di MILANO in composizione monocratica in data 18/01/2019 aveva condannato CALABRESE Ruggiero a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di tentato furto aggravato e di ricettazione, commessi a GARBAGNATE MILANESE il 9/10/2012, dichiarava non doversi procedere quanto al primo perché estinto per prescrizione, e rideterminava la pena per la ricettazione; quest'ultima aveva riguardato la vettura FIAT PUNTO tg. DX433EH, appartenente a BUSLACCHI Francesco Eliseo, a costui sottratta il 9/10/2012.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 29576/2022 — snpen · Corte di Cassazione: CALABRESE propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALABRESE RUGGIERO nato a BARLETTA il 18/01/1958 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO, per l'accoglimento del ricorso, in procedimento trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 12/10/2021- dep. 15/10/2021 la CORTE di APPELLO di MILANO, in parziale riforma della sentenza con la quale il TRIBUNALE di MILANO in composizione monocratica in data 18/01/2019 aveva condannato CALABRESE Ruggiero a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di tentato furto aggravato e di ricettazione, commessi a GARBAGNATE MILANESE il 9/10/2012, dichiarava non doversi procedere quanto al primo perché estinto per prescrizione, e rideterminava la pena per la ricettazione; quest'ultima aveva riguardato la vettura FIAT PUNTO tg. DX433EH, appartenente a BUSLACCHI Francesco Eliseo, a costui sottratta il 9/10/2012.
2. CALABRESE propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.
b) in relazione agli art. 529, 648 e 649 cod. proc. pen. per essere stato sottoposto a un nuovo giudizio, nonostante fosse già stato condannato per il medesimo reato. La CORTE territoriale avrebbe confermato la condanna per ricettazione, benché dal certificato penale risultasse la sentenza n. 2377/2019, pronunciata dal TRIBUNALE di MONZA il 12 settembre 2019, dalla quale emergeva l'affermazione della responsabilità di CALABRESE, con aumento di pena a titolo di continuazione sul reato giudicato dalla Corte di appello di Milano con la sentenza n. 1476/18 emessa il 28 febbraio 2018. Precisava che verosimilmente l'errore del Collegio di appello era dipeso dalla differente indicazione della data e del luogo del commesso reato, ma spiegava che comunque si trattava dello stesso fatto.
3. Il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento senza rinvio. Va invero constatato, dalla consultazione del fascicolo trasmesso dalla CORTE ambrosiana, che la sentenza del TRIBUNALE di MONZA del 12/09/2019, divenuta irrevocabile il 29/09/2019, di applicazione di pena a richiesta, era relativa all'imputazione di ricettazione riguardante proprio la vettura FIAT PUNTO tg. DX433EH, appartenente a BUSLACCHI Francesco Eliseo, a costui sottratta furtivamente, ed era stata contestata come "in luogo sconosciuto ed accertato in Lainate il 12 10 2012".
Essa si riferiva al furto in abitazione verificatosi proprio il 10 ottobre 2012, che la stessa CORTE di appello citava nella motivazione della decisione oggetto dell'odierno ricorso, allorché chiariva che "la stessa vettura risultava utilizzata dal Calabrese per commettere il giorno successivo ovvero il 10 ottobre 2012 il delitto di tentato furto aggravato in abitazione in Milano ai danni di Chiarello Paola e Chiarello Fabio". Non può quindi trovare conferma la condanna per un fatto materiale che è il medesimo (imputazione sub B) oggetto dell'odierno giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non doveva essere proseguita per precedente giudicato. Così deciso a Roma il 14/07/2022 Il consigliere esten