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Sentenza — n. 29352/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29352/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29352/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAETANI GIUSEPPE nato a SANT'ELPIDIO A MARE il 06/11/1964 avverso l'ordinanza del 01/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 29352/2022 — snpen · Corte di Cassazione: il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 25/05/022 ha concluso, previa revoca dell'ordinanza, per l'annullamento senza rinvio per morte dell'imputato.

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria censure procedurali diritto di ottenere una decisione abbandono del procedimento revoca dell'annullamento impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAETANI GIUSEPPE nato a SANT'ELPIDIO A MARE il 06/11/1964 avverso l'ordinanza del 01/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. A seguito della sollecitazione della Corte di appello di Ancona è stato attivato il procedimento per la correzione della decisione adottata dalla Settima sezione di questa Corte in data 1/06/2021, con riferimento alla posizione di Gaetani Giuseppe, deceduto il 19/09/2018, in epoca anteriore a quella della suddetta pronuncia.

2. il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 25/05/022 ha concluso, previa revoca dell'ordinanza, per l'annullamento senza rinvio per morte dell'imputato.

3. Dal certificato di morte in atti risulta confermato l'avvenuto decesso del Gaetani prima che la ordinanza fosse deliberata. La dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la ordinanza di questa Corte che va pertanto revocata.

4. Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell'esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato la ordinanza (Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541).

5. Revocata la ordinanza dell'1/06/2021, va quindi annullata senza rinvio la sentenza di appello, in ragione della morte dell'imputato intervenuta dopo la sua deliberazione e prima della deliberazione di questa Corte di legittimità.

P.Q.M.

Revoca l'ordinanza emessa dalla Settima sezione di questa Corte in data 01/06/2021 nei confronti di Gaetani Giuseppe e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 4/03/2016 perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Motivazione semplificata. Così deci