Sentenza — n. 29347/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VASSALLO LUCA nato a CATANIA il 09/10/1982 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 29347/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO 1. Vassallo Luca ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 10/03/2021 che ha confermato la condanna alla pena di giustizia inflitta al ricorrente dal GUP del Tribunale di Catania, in ordine a più reati di rapina aggravata e tentata estorsione aggravata. Al riguardo, deduce: "omessa motivazione - violazione di legge - travisamento - illogicità erronea applicazione ed interpretazione della legge in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen.". Il ricorrente lamenta che, nonostante l'avvenuta formalizzazione della proposta di concordato con il consenso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, nella sentenza impugnata non emerge alcun riferimento a tale richiesta, né la comunicazione alle parti del rigetto della stessa.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VASSALLO LUCA nato a CATANIA il 09/10/1982 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Vassallo Luca ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 10/03/2021 che ha confermato la condanna alla pena di giustizia inflitta al ricorrente dal GUP del Tribunale di Catania, in ordine a più reati di rapina aggravata e tentata estorsione aggravata. Al riguardo, deduce: "omessa motivazione - violazione di legge - travisamento - illogicità erronea applicazione ed interpretazione della legge in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen.". Il ricorrente lamenta che, nonostante l'avvenuta formalizzazione della proposta di concordato con il consenso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, nella sentenza impugnata non emerge alcun riferimento a tale richiesta, né la comunicazione alle parti del rigetto della stessa.
2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 25/05/2022, ritenendo fondati i motivi di ricorso ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Tanto premesso, il ricorso è fondato. Dalla lettura degli atti del fascicolo e dei verbali allegati al ricorso risulta che, all'udienza del 10/3/2021, la difesa del ricorrente, munita di procura speciale, avanzava proposta di pena concordata, previa rinuncia a tutti i motivi di appello eccetto quelli relativi al trattamento sanzionatorio, giungendo ad una pena finale di anni 3 mesi 4 di reclusione ed C 1.600,00 di multa; il P.G. prestava il consenso. La Corte territoriale, all'esito della camera di consiglio, anziché pronunciarsi sulla richiesta, emetteva direttamente il dispositivo con cui confermava la sentenza di primo grado. La Corte territoriale ha, dunque, pronunciato sentenza senza consentire alle parti la discussione sui motivi di appello, la cui rinuncia alla trattazione avrebbe potuto valere solo alla condizione dell'accoglimento del concordato. Come affermato da questa Corte, in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett.
b) e c) e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art.602, comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito (Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019). Peraltro, per completezza, va anche sottolineato.' che la Corte di merito aveva in precedenza anche concesso un apposito rinvio alla difesa per poter avanzare la richiesta di concordato; le motivazioni della sentenza fanno riferimento unicamente ai motivi di appello e nulla dicono sulla proposta di concordato.4. Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Motivazione semplific