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Sentenza — n. 28756/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28756/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28756/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice per le indagini preliminari di Brindisi applicava al ricorrente la pena concordata per il reato di rapina aggravata. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge: mancherebbe la motivazione in ordine alla congruità della pena ed alla eventuale sussistenza delle cause di non punibilità previste dall'articolo 129 del codice di rito.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28756/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge: mancherebbe la motivazione in ordine alla congruità della pena ed alla eventuale sussistenza delle cause di non punibilità previste dall'articolo 129 del codice di rito.

Parole chiave

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motivi di cassazione revisione della sentenza penale aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina riesame dell'entità pena proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
27201401 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SIMEONE PATRIZIO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 12/01/1978 avverso la sentenza del 21/01/2022 del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari di Brindisi applicava al ricorrente la pena concordata per il reato di rapina aggravata.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge: mancherebbe la motivazione in ordine alla congruità della pena ed alla eventuale sussistenza delle cause di non punibilità previste dall'articolo 129 del codice di rito.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto propone motivi non consentiti in contrasto con l'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.. Il collegio ribadisce che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 28 giugno 2022 L'estensore