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Ordinanza — n. 28755/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28755/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28755/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice per le indagini preliminari di Genova applicava al ricorrente la pena concordata per il reato di tentata rapina aggravata disponendo solo la confisca dell'arma e nulla disponendo in ordine ai capi di abbigliamento in sequestro. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge: la omessa statuizione in ordine alla restituzione dei capi di abbigliamento in sequestro sarebbe illegittima, tenuto conto del fatto che gli stessi non sarebbero pertinenti al reato per cui si procede.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28755/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Il collegio ribadisce che in tema di patteggiamento, la sentenza con cui il giudice non dispone nè la confisca, nè la restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio non può essere impugnata con ricorso per cassazione, dovendo, invece, l'interessato rivolgersi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.263, comma sesto, cod.proc.pen. (Sez. 6, Sentenza n. 10542 del 18/01/2017,Tenuzzo, Rv. 269542 - 01) 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale confisca dei proventi di reato cosa accessoria pena di recesso sottrazione di cose sequestrate infrazioni contro i beni culturali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
269542 - 01) 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMROU WALID (CUI 00HD2K0) nato il 09/08/1977 FEDERICI VERONICA (CUI 01X690H) nato a GENOVA il 09/10/1980 avverso la sentenza del 14/01/2022 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari di Genova applicava al ricorrente la pena concordata per il reato di tentata rapina aggravata disponendo solo la confisca dell'arma e nulla disponendo in ordine ai capi di abbigliamento in sequestro.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge: la omessa statuizione in ordine alla restituzione dei capi di abbigliamento in sequestro sarebbe illegittima, tenuto conto del fatto che gli stessi non sarebbero pertinenti al reato per cui si procede.

3. Il ricorso è inammissibile. Il collegio ribadisce che in tema di patteggiamento, la sentenza con cui il giudice non dispone nè la confisca, nè la restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio non può essere impugnata con ricorso per cassazione, dovendo, invece, l'interessato rivolgersi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.263, comma sesto, cod.proc.pen. (Sez. 6, Sentenza n. 10542 del 18/01/2017,Tenuzzo, Rv. 269542 - 01) 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 28 giugno 2022 L'estensore