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Ordinanza — n. 28754/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28754/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28754/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Milano, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità, condannava il ricorrente alla pena concordata dalle parti per il reato di rapina aggravata, 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione dì legge e vizio di motivazione: mancherebbe la motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità 3. Il ricorso è inammissibile in quanto propone motivi non consentiti. Si ribadisce che, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando con lo stesso si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, Mariniello , Rv. 27610201). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28754/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione dì legge e vizio di motivazione: mancherebbe la motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità 3. Il ricorso è inammissibile in quanto propone motivi non consentiti. Si ribadisce che, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando con lo stesso si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, Mariniello , Rv. 27610201). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

Parole chiave

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rinuncia alla motivazione rapina qualificata motivazione sommaria concorso di motivi di sospensione pentito aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Si ribadisce che, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUGLIELMINO GIUSEPPE nato a CATANIA il 02/08/1989 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Milano, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità, condannava il ricorrente alla pena concordata dalle parti per il reato di rapina aggravata, 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione dì legge e vizio di motivazione: mancherebbe la motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità 3. Il ricorso è inammissibile in quanto propone motivi non consentiti. Si ribadisce che, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando con lo stesso si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, Mariniello , Rv. 27610201). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 28 giugno 2022 L'estensore