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Ordinanza — n. 28751/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28751/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28751/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice per le indagini preliminari di Milano applicava al ricorrente la pena concordata per il reato di rapina aggravata. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva vizio di motivazione: il giudice non avrebbe dato conto del proprio convincimento con argomentazioni adeguate ed esaurienti. 2.2. Il ricorso è inammissibile in quanto propone motivi non consentiti in quanto il vizio di motivazione non è compreso tra quelli allegabili con il ricorso ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis, cod. proc. pen. A ciò si aggiunge che secondo la costante giurisprudenza della Cassazione - che si condivide - ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri, introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28751/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva vizio di motivazione: il giudice non avrebbe dato conto del proprio convincimento con argomentazioni adeguate ed esaurienti. 2.2. Il ricorso è inammissibile in quanto propone motivi non consentiti in quanto il vizio di motivazione non è compreso tra quelli allegabili con il ricorso ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis, cod. proc. pen. A ciò si aggiunge che secondo la costante giurisprudenza della Cassazione - che si condivide - ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri, introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Parole chiave

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aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina motivi di cassazione maggiorazione dissuasiva motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKMAD MOHAMED nato il 01/11/1997 avverso la sentenza del 21/03/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari di Milano applicava al ricorrente la pena concordata per il reato di rapina aggravata.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva vizio di motivazione: il giudice non avrebbe dato conto del proprio convincimento con argomentazioni adeguate ed esaurienti. 2.2. Il ricorso è inammissibile in quanto propone motivi non consentiti in quanto il vizio di motivazione non è compreso tra quelli allegabili con il ricorso ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis, cod. proc. pen. A ciò si aggiunge che secondo la costante giurisprudenza della Cassazione - che si condivide - ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri, introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 28 giugno 2022 L'estensor