Sentenza — n. 28750/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse del ricorrente in quanto la stessa sarebbe stata depositata da difensore non munito di procura speciale. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: la Corte di appello avrebbe fatto una illegittima confusione tra "presentazione" dell'istanza e "deposito" della stessa, dato che, nel caso in esame, la richiesta di rescissione era stata "firmata" dal ricorrente e da lui personalmente presentata, anche se era stata depositata in cancelleria dal suo difensore, a ciò delegato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 629 bis cod. proc. pen, art. 122 cod. proc. pen, art. 582 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28750/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è fondato. Come rilevato anche dal Procuratore generale il ricorrente aveva legittimamente presentato "personalmente" l'istanza, firmandola, ed aveva delegato al suo deposito un difensore non munito di procura speciale. Sul punto la Cassazione ha già affermato, con giurisprudenza che si condivide, che la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen. può essere presentata, nell'interesse del condannato, anche da persona diversa dal difensore munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen., da quest'ultimo delegata al "mero deposito" dell'atto.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CISLAGHI FRANCESCO nato a MAGENTA il 08/07/1978 avverso l'ordinanza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del PG che concludeva per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse del ricorrente in quanto la stessa sarebbe stata depositata da difensore non munito di procura speciale.
2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: la Corte di appello avrebbe fatto una illegittima confusione tra "presentazione" dell'istanza e "deposito" della stessa, dato che, nel caso in esame, la richiesta di rescissione era stata "firmata" dal ricorrente e da lui personalmente presentata, anche se era stata depositata in cancelleria dal suo difensore, a ciò delegato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. Come rilevato anche dal Procuratore generale il ricorrente aveva legittimamente presentato "personalmente" l'istanza, firmandola, ed aveva delegato al suo deposito un difensore non munito di procura speciale. Sul punto la Cassazione ha già affermato, con giurisprudenza che si condivide, che la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen. può essere presentata, nell'interesse del condannato, anche da persona diversa dal difensore munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen., da quest'ultimo delegata al "mero deposito" dell'atto.
La natura di mezzo di impugnazione straordinario della rescissione del giudicato comporta l'applicabilità delle regole generali dettate dall'art. 582 cod. proc. pen., in base al quale è consentita la presentazione dell'atto d'impugnazione a mezzo di un incaricato (Sez. 6, Sentenza n. 15957 del 02/03/2021, Hallal, Rv. 281270; Sez. 1, Sentenza n. 52266 del 20/07/2017, Sein, Rv. 271263). L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso Così deciso in Roma, il giorno 28 giugno 2022 L