Sentenza — n. 28748/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIAnel procedimento a carico di: YASSIFI DRISSIA nato il 07/03/1985 inoltre: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA avverso la sentenza del 15/12/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del Procuratore generale Luigi Orsi che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla omessa disposizione della confisca, con rinvio al Giudice competente perché si pronunci sulla confisca obbligatoria.
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Generato dall'IASentenza — n. 28748/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIAnel procedimento a carico di: YASSIFI DRISSIA nato il 07/03/1985 inoltre: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA avverso la sentenza del 15/12/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del Procuratore generale Luigi Orsi che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla omessa disposizione della confisca, con rinvio al Giudice competente perché si pronunci sulla confisca obbligatoria.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIAnel procedimento a carico di: YASSIFI DRISSIA nato il 07/03/1985 inoltre: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA avverso la sentenza del 15/12/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del Procuratore generale Luigi Orsi che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla omessa disposizione della confisca, con rinvio al Giudice competente perché si pronunci sulla confisca obbligatoria.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Giudice per le indagini preliminari di Perugia applicava al ricorrente la pena concordate\ relazione al reato di cui all'articolo 640 bis cod. pen unon disponendo alcuna confisca. Si contestava lo stesso di avere falsamente dichiarato all'Inps un rapporto di lavoro inesistente per lucrare la concessione dell'indennità UINASPI.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, che deduceva: violazione di legge: sarebbe stata indebitamente omessa la confisca "obbligatoria" - sia nella forma diretta che per equivalente - del profitto del reato quantificabile,per quanto riguarda il delitto di cui all'articolo 640 bis nell'importo dell'indennità indebitamente percepita e ad euro 9204
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. 1.1.Si verte in un caso in cui, procedendosi per il reato previsto dall'art. 640 bisCod. pen. la confisca del profitto è "obbligatoria" ai sensi degli artt. 640 quater e 322 ter cod. pen. Si ribadisce che nei casi, come quello in esame, in cui la confisca è obbligatoria è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ex art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., volto a denunciare l'omessa applicazione della confisca obbligatoria prevista dall'art. 12 - bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonostante la ricorrenza dei relativi presupposti, in quanto tale omissione determina una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione del reato per il quale detta confisca è prevista come obbligatoria (Sez. 3, Sentenza n. 29428 del 08/05/2019 Scarpulla Rv. 275896 - 01;
Sez. 1, Sentenza n. 11595 del 09/01/2019, Cabiddu, Rv. 275059 - 01; in motivazione nello stesso senso Sez. U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019, dep.2020, Savin, Rv. 279348 - 01). 1.2. Nel caso di specie la sentenza ometteva ogni riferimento alla misura di sicurezza della quale il pubblico ministero invocava l'applicazione. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla Confisca con rinvio al Tribunale di Perugia
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio al Tribunale di Perugia. Così deciso in Roma, il giorno 28 giugno 2022