Sentenza — n. 28746/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice per le indagini preliminari di Verbania depositava in cancelleria il 4 Febbraio 2022 ordinanza con la quale disponeva la prosecuzione delle indagini, all'esito dell'udienza tenutasi il 17 novembre 2021, in seguito all'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del procedimento iscritto a carico del ricorrente. Alla data del deposito del provvedimento il giudice era "collocato a riposo".
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28746/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, che deduceva: 2.1. violazione di legge: l'ordinanza sarebbe affetta da nullità assoluta per incapacità del giudice in quanto la stessa era stata depositata in una data successiva al collocamento a riposo del giudice per le indagini preliminari, e, poiché si trattava di provvedimento in cui ad essere riservata all'esito dell'udienza non era la "motivazione", ma la stessa "decisione", lo stesso doveva ritenersi nullo perché emesso da giudice incapace perché non più in servizio.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI VERBANIAnel procedimento a carico di IGNOTI persona offesa COGITO LIVIO avverso l'ordinanza del 04/02/2022 del GIP TRIBUNALE di VERBANIAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del Procuratore generale Tomaso Epidendio ) che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari di Verbania depositava in cancelleria il 4 Febbraio 2022 ordinanza con la quale disponeva la prosecuzione delle indagini, all'esito dell'udienza tenutasi il 17 novembre 2021, in seguito all'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del procedimento iscritto a carico del ricorrente. Alla data del deposito del provvedimento il giudice era "collocato a riposo".
2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, che deduceva: 2.1. violazione di legge: l'ordinanza sarebbe affetta da nullità assoluta per incapacità del giudice in quanto la stessa era stata depositata in una data successiva al collocamento a riposo del giudice per le indagini preliminari, e, poiché si trattava di provvedimento in cui ad essere riservata all'esito dell'udienza non era la "motivazione", ma la stessa "decisione", lo stesso doveva ritenersi nullo perché emesso da giudice incapace perché non più in servizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato 1.1. Il collegio ribadisce che il giudice che emette il provvedimento deve essere in servizio effettivo al momento in cui è assunta la "decisione"; solo la motivazione, ove sia riservata, può essere depositata anche dopo il collocamento a riposo. In materia si è già affermato - con giurisprudenza che si condivide - che è validamente sottoscritta dal presidente del collegio relatore ed estensore la sentenza penale depositata dopo il suo collocamento a riposo, in quanto l'accertamento delle condizioni di capacità del giudice deve essere compiuto con riferimento alla emissione della decisione, non incidendo sulla sostanza dell'atto ormai emanato il venir meno delle suddetta capacità al momento della redazione della motivazione. (Sez. 5, Sentenza n. 17795 del 02/03/2017, S., Rv. 269620 - 01).
Va infatti distinto il dispositivo - redatto e sottoscritto non appena conclusa la deliberazione - nel quale è indicata la volontà dello stato in relazione alla pretesa punitiva, rispetto alla motivazione in cui vi è l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la sentenza stessa è fondata. L'accertamento delle condizioni di capacità del giudice deve essere compiuto con riferimento alla emissione della sentenza decisione mentre il venir meno delle stesse al momento della redazione della motivazione - ad esempio per morte o collocamento a riposo di un componente del collegio - non incide sulla sostanza dell'atto ormai emanato. (Sez. 5, Sentenza n. 1520 del 17/03/2000, Cannella, Rv. 215835 - 01;
Sez. 1, Sentenza n. 7749 del 24/05/1996, Tucci, Rv. 205530). Diverso è il caso - come quello che ci occupa - in cui ad essere "riservata" è la stessa decisione (come nel caso in cui si celebra l'udienza in seguito all'opposizione alla archiviazione): in tal caso deve ritenersi che la stessa, in assenza di altri riferimenti temporali, sia assunta nel momento del "deposito" del provvedimento; ed è a tale momento che deve farsi riferimento per verificare la capacità del giudice: sicché deve ritenersi affetta da nullità per incapacità del giudice la "decisione" resa nota attraverso il deposito da giudice non più in servizio.
Nel caso in esame il giudice per le indagini preliminari era in servizio quando è stata celebrata l'udienza camerale fissata all'esito della presentazione di opposizione all'archiviazione, ma era a riposo - e dunque "incapace" - quando veniva depositato il provvedimento. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Verbania per l'ulteriore corso,
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Verbania per l'ulteriore corso Così deciso in Roma, il giorno