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Ordinanza — n. 28744/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28744/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28744/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Genova in data 27/05/2021, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta a Davide Carboni in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen., nella misura di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28744/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Genova in data 27/05/2021, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta a Davide Carboni in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen., nella misura di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena sanzione penale sanzioni pecuniarie concorso materiale di reati azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Le censure in parola, infatti, risultano precluse a fronte dell'intervenuto accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Davide Carboni, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 133 cod. pen., non essendo stati specificati i passaggi logici attraverso i quali è stata ritenuta congrua la pena applicata.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Carboni Davide, nato a Genova il 21/09/1993 rappresentato ed assistito dall'avv. Mario Iavicoli, di fiducia avverso la sentenza n. 2411/21 in data 22/02/2022 della Corte di appello di Genova, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Genova in data 27/05/2021, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta a Davide Carboni in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen., nella misura di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Davide Carboni, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 133 cod. pen., non essendo stati specificati i passaggi logici attraverso i quali è stata ritenuta congrua la pena applicata.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. I profili di doglianza in parola, a fronte di una pena applicata non illegale, appaiono del tutto generici oltre che privi di fondamento. Le censure in parola, infatti, risultano precluse a fronte dell'intervenuto accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che, se da un lato, ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati, dall'altra, ha comportato la rinuncia a dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 43721 del 15/01/2007, Grillo, Rv. 238688; Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005, dep. 2006, Moliterno, Rv. 233393; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2000, dep. 2001, Izzo, Rv. 249269), quand'anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (cfr., Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385; Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, Khribech, Rv. 259825), la cui inammissibilità è rilevabile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in