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Ordinanza — n. 28743/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28743/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28743/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Premesso che nel dispositivo della sentenza n. 11265/2022 in data 27/01/2022 della Suprema Corte di cassazione, seconda sezione penale, è stato erroneamente indicato quale giudice del rinvio il Tribunale di Roma, in luogo di quello di Firenze; Rilevato che si è in presenza di mero errore materiale in quanto sia nel dispositivo letto in udienza che nel corpo motivazionale della predetta sentenza, il giudice del rinvio è correttamente individuato nel Tribunale di Firenze: da qui la necessità di correzione del provvedimento con ordine alla cancelleria di provvedere alla relativa annotazione sull'originale dell'atto

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28743/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 11265/2022 in data 27/01/2022 della Suprema Corte di cassazione, seconda sezione penale, è stato erroneamente indicato quale giudice del rinvio il Tribunale di Roma, in luogo di quello di Firenze; Rilevato che si è in presenza di mero errore materiale in quanto sia nel dispositivo letto in udienza che nel corpo motivazionale della predetta sentenza, il giudice del rinvio è correttamente individuato nel Tribunale di Firenze: da qui la necessità di correzione del provvedimento con ordine alla cancelleria di provvedere alla relativa annotazione sull'originale dell'atto

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio vizio di procedura motivi di revisione correzione di errore materiale sviamento della giustizia riattivazione del procedimento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sull'istanza sollevata d'ufficio di correzione di errore materiale nel procedimento a carico di Ostinato Antonio, nato a Napoli il 05/11/1969 rappresentato ed assistito dall'avv. Teresa Poerio, di fiducia e di Farina Alessandro, nato a Grumo Nevano il 30/01/1954, rappresentato ed assistito dall'avv. Claudio Principe, di fiducia nei riguardi della sentenza n. 11265/2022 in data 27/01/2022 della Suprema Corte di cassazione, seconda sezione penale; visti gli atti; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Lidia Giorgio, ha chiesto di disporsi la correzione dell'errore materiale.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che nel dispositivo della sentenza n. 11265/2022 in data 27/01/2022 della Suprema Corte di cassazione, seconda sezione penale, è stato erroneamente indicato quale giudice del rinvio il Tribunale di Roma, in luogo di quello di Firenze;

2. Rilevato che si è in presenza di mero errore materiale in quanto sia nel dispositivo letto in udienza che nel corpo motivazionale della predetta sentenza, il giudice del rinvio è correttamente individuato nel Tribunale di Firenze: da qui la necessità di correzione del provvedimento con ordine alla cancelleria di provvedere alla relativa annotazione sull'originale dell'atto

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sulla sentenza-documento della 2^ Sezione penale della Corte di Cassazione n. 11265 del 27/01/2022 nel senso che, ove è scritto "Tribunale di Roma" debba leggersi "Tribunale di Firenze". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull'originale dell'atto. Così deciso in Roma il 1