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Ordinanza — n. 28742/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court corrects material error in sentencing order regarding appellate court jurisdiction for retrial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28742/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a material correction to a prior judgment that incorrectly identified the appellate court for a retrial. The clerk of the Salerno court noted the correct venue should be Catanzaro under Article 11 of the Code of Criminal Procedure. The court applied Article 634 to determine that when an inadmissibility order is annulled, the retrial must be assigned to the appellate court specified in Article 11, not the one that issued the original order.

Regesto Legislator

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Art. 11 cod. proc. pen.; Art. 634, comma 2, cod. proc. pen.: When a cassation court annuls an appellate court's order declaring inadmissibility, the retrial must be assigned to the appellate court designated by Article 11, correcting any material error in the original judgment's designation.

Parole chiave

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material error correction appellate court jurisdiction criminal retrial venue Code of Criminal Procedure inadmissibility order annulment risoluzione del conflitto giurisdizionale istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza incompetenza territoriale

Disposizioni normative citate

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Art. 11 cod. proc. pen.
Art. 634, comma 2, cod. proc. pen.
nella corte di appello di Catanzaro e non Salerno; 1.3 Ritenuto altresì che al caso in esame va applicato il principio secondo cui in tema di revisione, la regola di cui all'art. 634, comma secondo, cod.
Art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
- concerne solo il caso in cui l'inammissibilità sia dichiarata con ordinanza e, trattandosi di disposizione speciale, essa non è, pertanto, applicabile qualora l'inammissibilità venga dichiarata con sentenza; in tal caso, infatti, il rinvio deve essere disposto - ai sensi dell'art. 623, comma primo, lett.
art. 11 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 47624 del 10/10/2014, Rv. 261686 - 01
- ad altra sezione della Corte che ha pronunciato il provvedimento annullato (Sez. 5, n. 47624 del 10/10/2014, Rv. 261686 - 01); 1.4 considerato pertanto che ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACI MARCO nato a BRINDISI il 14/06/1967 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto che la Corte di Cassazione voglia procedere alla correzione di errore materiale contenuto nel disposto della sentenza,Sez. 2, n. 8769 del 13/01/2022, sostituendo alle parole "Corte di appello di Salerno", le parole "Corte di appello di Catanzaro".

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.1 Ritenuto che con sentenza in data 13 gennaio 2022, questa Seconda Sezione della Corte di cassazione annullava l'ordinanza del 23 luglio 2021 della corte di appello di Potenza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione avanzata da Marco Maci avverso la pronuncia 27- 11-2017 della corte di appello di Lecce, con rinvio degli atti alla corte di appello di Salerno; 1.2 Considerato che con successiva nota pervenuta in cancelleria il dirigente della cancelleria della corte di appello di Salerno segnalava come il giudice del rinvio avrebbe dovuto individuarsi ai sensi dell'art. 11 cod.proc.pen. nella corte di appello di Catanzaro e non Salerno; 1.3 Ritenuto altresì che al caso in esame va applicato il principio secondo cui in tema di revisione, la regola di cui all'art. 634, comma secondo, cod. proc. pen. - per la quale, in caso di accoglimento del ricorso avverso ordinanza di inammissibilità della richiesta, la Corte di cassazione rinvia il giudizio ad una diversa Corte di appello, individuata ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. - concerne solo il caso in cui l'inammissibilità sia dichiarata con ordinanza e, trattandosi di disposizione speciale, essa non è, pertanto, applicabile qualora l'inammissibilità venga dichiarata con sentenza; in tal caso, infatti, il rinvio deve essere disposto - ai sensi dell'art. 623, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. - ad altra sezione della Corte che ha pronunciato il provvedimento annullato (Sez. 5, n. 47624 del 10/10/2014, Rv. 261686 - 01); 1.4 considerato pertanto che ai sensi dell'art. 634 comma secondo cod.proc.pen., in caso di annullamento con rinvio di ordinanza di inammissibilità, come nel caso di specie, il giudice del rinvio va individuato secondo la disciplina dettata dall'art. 11 cod.proc.pen.; 1.5 ritenuto che nel caso di specie è stata annullata una ordinanza di inammissibilità di richiesta di revisione pronunciata dalla corte di appello di Potenza e che il giudice del rinvio va individuato nella corte di appello di Catanzaro; ritenuto pertanto che va disposta la correzione della sentenza di questa sezione disponendosi il rinvio alla corte di appello di Catanzaro anche a cura della cancelleria della corte di appello di Salerno;

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale della sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte di cassazione del 13/01/2022 resa nel procedimento R.G.N. 36073/21 nei confronti di Maci Marco sostituendo laddove è scritto " corte d'appello di Salerno" l'indicazione corretta "corte d'appello di Catanzaro". Manda alla cancelleria di annotare il presente provvedimento sull'originale dell'atto. Re a, 9 giugno 2022 IL CONSIGLIER S D IL PRESIDENTE Dott.Giovanna Verga DEPOSITATO IN CANCELLERIA