Sentenza — n. 28717/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile. 1.1. Invero, seppure in forza dell'art. 443, comma 3 cod. proc. pen. in tema di giudizio abbreviato l'appello del P.M. avverso sentenza di condanna è ammissibile solo se il giudice di primo grado abbia modificato il titolo di reato, deve rilevarsi come nel caso di specie la pubblica accusa ha legittimamente impugnato la sentenza di primo grado mediante ricorso per cassazione, e la Corte territoriale, investita anche del gravame ritualmente proposto dall'imputato con l'atto d'appello, ha correttamente fatto applicazione della disciplina di cui all'art. 580 cod. proc. pen., che impone la conversione del ricorso per cassazione in appello quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 591 cod. proc. pen, art. 443 cod. proc. pen, art. 443, comma 3 cod. proc. pen, art. 580 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28717/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 1.1. Invero, seppure in forza dell'art. 443, comma 3 cod. proc. pen. in tema di giudizio abbreviato l'appello del P.M. avverso sentenza di condanna è ammissibile solo se il giudice di primo grado abbia modificato il titolo di reato, deve rilevarsi come nel caso di specie la pubblica accusa ha legittimamente impugnato la sentenza di primo grado mediante ricorso per cassazione, e la Corte territoriale, investita anche del gravame ritualmente proposto dall'imputato con l'atto d'appello, ha correttamente fatto applicazione della disciplina di cui all'art. 580 cod. proc. pen., che impone la conversione del ricorso per cassazione in appello quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTELLANI ALEX nato a REGGIO EMILIA il 18/11/1980 avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20
RITENUTO IN FATTO
I.. Castellani Alex propone ricorso per cassazione a mezzo di difensore di fiducia avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna il 05/06/2020 che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia del 02/05/2013, ha rideterminato la pena per i delitti di cui ai capi A) (artt. 628, commi 1 e 3, nn. 1 e 3 quater cod. pen.) e B) (art. 4 della L. 110/1975) in anni due e mesi due di reclusione ed euro 800,00 di multa. Al riguardo deduce, con unico motivo di ricorso, l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 591 cod. proc. pen. in relazione all'art. 443 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale aveva erroneamente omesso di dichiarare inammissibile il gravame proposto dal P.G. avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in ossequio al disposto del comma 3 della norma sopra citata, che limita la legittimazione del pubblico ministero ad impugnare le sentenze di condanna pronunciate ad esito di giudizio abbreviato alle sole ipotesi in cui si tratti di pronuncia che modifica il titolo del reato, ciò che nel caso di specie non ricorre.
Peraltro, la Corte territoriale non sarebbe potuta pervenire alla riforma della pronuncia di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio neppure esercitando poteri ufficiosi, in quanto la pena irrogata dal primo giudice non era "illegittima".
2. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 10/05/2022, sul rilievo della manifesta infondatezza del motivo dedotto, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Invero, seppure in forza dell'art. 443, comma 3 cod. proc. pen. in tema di giudizio abbreviato l'appello del P.M. avverso sentenza di condanna è ammissibile solo se il giudice di primo grado abbia modificato il titolo di reato, deve rilevarsi come nel caso di specie la pubblica accusa ha legittimamente impugnato la sentenza di primo grado mediante ricorso per cassazione, e la Corte territoriale, investita anche del gravame ritualmente proposto dall'imputato con l'atto d'appello, ha correttamente fatto applicazione della disciplina di cui all'art. 580 cod. proc. pen., che impone la conversione del ricorso per cassazione in appello quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi.
Infatti, dalla lettura degli atti processuali si desume come il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, con l'atto di impugnazione presentato in data 8 luglio 2013, ha dichiarato di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale e come, conseguentemente, la Corte territoriale ha provveduto alla sua conversione in appello in applicazione del disposto dell'art. 580 cod. proc. pen. Tanto può rilevarsi anche dalla circostanza che nella pronuncia gravata l'impugnazione della pubblica accusa viene definita in termini di "appello" proprio all'esito della conversione (pag. 2), di talché erra il ricorrente allorquando esclude trattarsi, nel caso di specie, di ricorso per cassazione convertito in appello. 1.2.
In tale prospettiva d'analisi, viene in rilievo il principio affermato da questa Corte secondo cui in tema di giudizio abbreviato, quando l'imputato propone appello contro la sentenza di condanna, l'eventuale ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero si converte in appello in applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen., ma conserva la propria natura di impugnazione di legittimità. Ne consegue che la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'art. 606 cod. proc. pen. ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità.
Tuttavia, una volta che ritenga fondata una di dette censure, la Corte riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere in via formale all'annullamento della pronuncia di primo grado (Sez. 1, n. 15025 del 14/02/2006, Rv. 234039; Sez. 6, n. 42810 del 25/09/2002, Rv. 223788). 1.3. Nel caso di specie, il pubblico ministero ricorreva per vizi di legittimità: - con il primo motivo di ricorso era denunciata l'erronea applicazione della legge penale con particolare riguardo al giudizio di bilanciamento tra le attenuanti e le aggravanti, non essendosi tenuto conto che l'art. 628 u.c. cod. pen. vieta il giudizio di equivalenza o prevalenza tra le attenuanti e l'aggravante (contestata) dell'aver commesso il fatto mentre la vittima fruiva di servizio di istituto di credito (aggravante prevista sub art. 628, comma 3 n. 3 quater cod. pen.); con il secondo motivo era denunciata la violazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen., stante l'assenza di integrale risarcimento che, nel delitto di rapina involge non solo il patrimonio ma anche il danno fisico e/o morale cagionato alla vittima; con il terzo era dedotta la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena base. 1.4.
Sulla scorta della fondatezza di tali motivi risulta corretto l'iter logico giuridico seguito dalla Corte territoriale, la quale, nel respingere al contempo i motivi d'appello proposti dalla difesa dell'imputato, ha operato quale giudice di merito pervenendo alla riforma della decisione in punto di trattamento sanzionatorio.2. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 i