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Sentenza — n. 27895/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27895/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27895/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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In data 22 luglio 2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme ha disposto la conversione in sequestro preventivo del sequestro probatorio dell'autovettura Fiat 500 X tg.ta intestata a Mennella Antonino, sequestro emesso nel procedimento penale instaurato nei confronti di Barbara FREZZA, Maurizio LEONE, Domenico MINNITI e Rodolfo BIAFORE, indagati dei reati di cui agli artt. 110, 61 nn. 7 ed 11 e 646 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 321 cod. proc. pen, art. 324 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27895/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Difensore del MENNELLA ha depositato, in data 15 giugno 2022, memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso lamentando che lo stesso non ha ad oggetto una violazione di legge ma un difetto di motivazione non eccepibile in sede di legittimità. A giudizio della difesa il Tribunale ha correttamente escluso che la libera disponibilità del bene da parte del MENNELLA possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato stante la sua estraneità ai reati contestati e l'assoluta buona fede in ordine alle modalità di acquisto del bene. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso deve esser dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato per le ragioni che seguono.

Parole chiave

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spese del veicolo a motore finanziamento dell'assicurazione infortuni detentore di veicolo guida nonostante revoca della patente confisca del veicolo a motore uso di veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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art. 321 cod. proc. pen
pen, l'erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen.
art. 324 cod. proc. pen
Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme avverso l'ordinanza di riesame resa dal Tribunale di Catanzaro il 7 settembre visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao d'Aquino che ha chiesto il rigetto del ricorso. Letta la memoria depositata dal difensore di MENNELLA Antonino, nella qualità di terzo proprietario del bene sequestrato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 22 luglio 2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme ha disposto la conversione in sequestro preventivo del sequestro probatorio dell'autovettura Fiat 500 X tg.ta intestata a Mennella Antonino, sequestro emesso nel procedimento penale instaurato nei confronti di Barbara FREZZA, Maurizio LEONE, Domenico MINNITI e Rodolfo BIAFORE, indagati dei reati di cui agli artt. 110, 61 nn. 7 ed 11 e 646 cod. pen.

2. Avverso tale provvedimento il MENNELLA, in qualità di terzo proprietario della vettura sottoposta a sequestro, avanzava istanza di riesame. Il Tribunale di Catanzaro, ha annullato il decreto di conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo e ha ordinato la restituzione all'avente diritto dell'autoveicolo. Secondo i giudici distrettuali l'evidente buona fede del MENNELLA, il quale ha acquistato la vettura presso una concessionaria mediante la stipula di un finanziamento, esclude che l'odierno ricorrente potesse esser a conoscenza della provenienza delittuosa del mezzo sottoposto a vincolo ablativo, anche in considerazione della mancanza di rapporti tra il MENNELLA e gli indagati del reato di appropriazione indebita. La motivazione impugnata, pur riconoscendo la sussistenza del fumus commissi delicti, esclude la configurabilità del periculum in mora, non emergendo dagli atti «elementi dai quali poter desumere che la disponibilità dell'auto da parte sua potrebbe consentire la prosecuzione del reato o il suo aggravamento (vedi pag. 4 dell'ordinanza impugnata).

3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme propone ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame lamentando, in un unico motivo di ricorso ex art. 606, comma 1 lett.

e) cod. proc. pen, l'erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e la mancanza, manifesta illogicità della motivazione. A giudizio del ricorrente il Tribunale, escludendo il periculum in mora in considerazione della buona fede del terzo proprietario, ha disatteso il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il sequestro innpeditivo implica esclusivamente l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa da sottoporre a vincolo e non di un attuale legame tra il reato e il suo autore. I giudici del riesame hanno, inoltre, escluso in modo illogico ed apodittico, che la disponibilità del bene da parte del MENNELLA (terzo acquirente in buona fede), possa determinare un aggravamento delle conseguenze del reato, aggravamento che invece è configurabile stante il collegamento tra la vettura sottoposta a sequestro ed il reato di appropriazione indebita e la conseguente possibilità da parte del MENNELLA di alienare ulteriormente il veicolo a terzi di buona fede.

4. Il Difensore del MENNELLA ha depositato, in data 15 giugno 2022, memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso lamentando che lo stesso non ha ad oggetto una violazione di legge ma un difetto di motivazione non eccepibile in sede di legittimità. A giudizio della difesa il Tribunale ha correttamente escluso che la libera disponibilità del bene da parte del MENNELLA possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato stante la sua estraneità ai reati contestati e l'assoluta buona fede in ordine alle modalità di acquisto del bene. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso deve esser dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato per le ragioni che seguono.

2. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 325, co. 1, cod. proc. pen.), per censurare, cioè, «errores in iudicando» o «errores in procedendo» commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez.

Un. n. 5876 del 13/02/2004, Rv. 226710- 01 e Sez. Un. n. 25080 del 28/05/2003, Rv. 224611- 01), inidoneità sicuramente non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino. Ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e motivazione apparente, contesta in realtà la concreta ricostruzione resa dal Tribunale del Riesame in ordine all'insussistenza del periculum in mora. E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi fattuali che fanno propendere per l'insussistenza dell'esigenza impeditiva fondante la misura cautelare reale.

3. Questo Collegio ritiene che la motivazione impugnata faccia corretta applicazione delle norme e dei principi dettati dalla giurisprudenza in tema di sequestro preventivo di beni di proprietà di un terzo di buona fede estraneo al reato, non incorrendo in alcuna violazione di legge. I giudici del riesame, in particolare, hanno fatto buon uso del principio diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice ha un pregnante dovere di motivazione in ordine al «periculum in mora» in caso di bene appartenente ad un terzo estraneo, in particolare il provvedimento deve fondarsi su elementi logico- fattuali concretamente indicativi, sia pure in termini di semplice probabilità della effettiva disponibilità del bene da parte dell'indagato (ad esempio per effetto del carattere meramente fittizio della sua intestazione) ovvero dell'esistenza di particolari rapporti collusivi tra il terzo titolare e l'indagato (vedi fra le altre Sez. 2, n. 47007 del 12/10/2016, Rv. 268172), elementi non ravvisabili nel caso di specie.

4. La motivazione impugnata ha, peraltro, correttamente tenuto in considerazione l'orientamento di di questa Corte, citato dal ricorrente, secondo cui possono essere oggetto di sequestro preventivo anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, allorquando la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (vedi Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Rv. 2746), pericolo escluso dal Tribunale con motivazione priva di evidente illogicità e coerente con gli elementi di fatto acquisiti nel procedimento e, di conseguenza, non censurabile in sede di legittimità.

Nella specie, sulla base del provvedimento impugnato e in assenza di travisamenti degli elementi fattuali, appare evidente che l'avvenuto trasferimento della proprietà del veicolo al MENNELLA fede ha reso impossibile l'aggravamento delle conseguenze, diversamente da quanto ipotizzato dal Pubblico Ministero ricorrente. Il pregiudizio, relativamente a tale veicolo, è già cristallizzato in via definitiva, posto che, essendo già avvenuto il trasferimento della proprietà in favore di un terzo di buona fede, la società che ha denunciato gli indagati non potrebbe acquisire nuovamente la proprietà e la disponibilità del veicolo (vedi Sez. 2, n. 25996 del 17/04/2003, Rossi, Rv. 227319 - 01).

I rilevi del ricorrente inerentlt sussistenza del periculum in mora sono in conclusione inammissibili in quanto invocano una mera rivisitazione di elementi fattuali valutati in modo non manifestamente illogico dall'ordinanza impugnata e quindi non censurabili in questa sede.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricors