Sentenza — n. 27891/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 02/12/2021, il Tribunale di Napoli rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di Pasquale Cristiano avverso l'ordinanza emessa in data 27/09/2021 dalla Corte di appello di Napoli con la quale era stata rigettata l'istanza difensiva volta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione a plurime e continuative condotte estorsive aggravate dal metodo mafioso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27891/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, manifestamente infondato nei motivi dedotti, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cristiano Pasquale, nato a Napoli il 07/01/1989 rappresentato ed assistito dall'avv. Dario Vannetiello e dall'avv. Vincenzo Di Vaio, di fiducia avverso l'ordinanza n. 3864/2021 in data 02/12/2021 del Tribunale di Napoli, decima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Pietro Molino, ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 02/12/2021, il Tribunale di Napoli rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di Pasquale Cristiano avverso l'ordinanza emessa in data 27/09/2021 dalla Corte di appello di Napoli con la quale era stata rigettata l'istanza difensiva volta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione a plurime e continuative condotte estorsive aggravate dal metodo mafioso.
2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Pasquale Cristiano, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare, con formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 274, 275, comma 3 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Evidenzia preliminarmente il Collegio come, in data 22/04/2022, sia pervenuta via posta elettronica certificata dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal solo difensore non munito di procura speciale, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo medio tempore intervenuta ordinanza del Tribunale di Napoli, in data 04/04/2022, di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella dell'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria.
3. Il ricorso, manifestamente infondato nei motivi dedotti, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom