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Sentenza — n. 27888/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27888/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27888/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Difensore di AQUINATO Giovanni propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Caltanissetta, in data 8 settembre 2021, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 20 ottobre 2020, dal giudice dell'udienza preliminare di Gela, ha condannato il ricorrente in relazione al delitto di occupazione abusiva ed ai reati in materia edilizia ed al contempo assolto l'AQUINATO in ordine al reato di cui all'art. 349 cod. pen.2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 349 cod. pen, art. 81 cod. pen, articolo 635 cod. pen, articolo 349 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27888/2022 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 81 cod. pen. nonché la manifesta illogicità e mancanza della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La difesa si duole della omessa indicazione delle ragioni che hanno indotto i giudici di appello a ritenere il reato previsto dall'articolo 635 cod. pen. più grave rispetto a quello previsto dall'articolo 349 cod. pen.

Parole chiave

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ordine di demolizione rinuncia all'espropriazione delega del possesso inadempimento del locatore sfratto accesso al fondo

Disposizioni normative citate

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art. 349 cod. pen
art. 81 cod. pen
pen., la violazione dell'art. 81 cod. pen.
articolo 635 cod. pen
La difesa si duole della omessa indicazione delle ragioni che hanno indotto i giudici di appello a ritenere il reato previsto dall'articolo 635 cod. pen.
articolo 349 cod. pen
più grave rispetto a quello previsto dall'articolo 349 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AQUINATO Giovanni nato a Gela il 23 agosto 1946 avverso la sentenza dell'8 settembre 2021 della Corte di Appello di Caltanissetta. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao d'Aquino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. Paola Carri, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Difensore di AQUINATO Giovanni propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Caltanissetta, in data 8 settembre 2021, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 20 ottobre 2020, dal giudice dell'udienza preliminare di Gela, ha condannato il ricorrente in relazione al delitto di occupazione abusiva ed ai reati in materia edilizia ed al contempo assolto l'AQUINATO in ordine al reato di cui all'art. 349 cod. pen.2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la carenza di motivazione e la violazione e falsa applicazione degli articoli 633, 639 bis, 635 cod. pen. e 31, comma 3 del dPR 380/2001, nonché il travisamento dei fatti e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La difesa eccepisce la mancata notifica dell'ingiunzione di demolizione al comproprietario dell'immobile oggetto di acquisizione da parte del comune e la conseguente mancata decorrenza dei termini per la proposizione dei rimedi previsti dall'ordinamento a tutela dei diritti dei privati. A giudizio del ricorrente dal mancato decorso di tali termini deriva che le opere abusivamente realizzate non sono legittimamente entrate nel patrimonio immobiliare del Comune di Gela, con conseguente insussistenza degli elementi costitutivi dei reati di cui ai E) ed F) del capo di imputazione.

3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 81 cod. pen. nonché la manifesta illogicità e mancanza della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La difesa si duole della omessa indicazione delle ragioni che hanno indotto i giudici di appello a ritenere il reato previsto dall'articolo 635 cod. pen. più grave rispetto a quello previsto dall'articolo 349 cod. pen.

4. Il Difensore dell'AQUINATO ha depositato, in data 16 giugno 2022, memoria con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso è inammissibile per i motivi che seguono.

6. La prima censura formulata con il ricorso non è stata dedotta con i motivi di appello, con cui il difensore si è limitato a invocare l'assoluzione dell'AQUINATO dai reati aventi ad oggetto le violazioni edilizie contestate, lamentando l'incoerenza ed imprecisione delle prove poste a fondamento della condanna e la conseguente mancanza di prova certa che l'AQUINATO sia l'autore delle condotte rubricate.

7. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto la doglianza prospettata dall'AQUINATO è logicamente incompatibile con il contenuto decisorio della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha correttamente indicato il reato di danneggiamento come il reato più grave tra quelli avvinti dal vincolo della continuazione; quanto affermato dalla Difesa in ordine alla maggior gravità del reato di violazione di sigilli è del tutto inconferente in considerazione dell'assoluzione pronunciata dai giudici di appello in relazione al reato di cui alla lettera D) del capo di imputazione.

8. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso