Cassation court dismisses appeal regarding requalification of damage charge without violating defense rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Sergio Labita's appeal against the Milan Court of Appeal's decision to reclassify a crime from simple damage to aggravated damage. The defense argued this sudden requalification violated fair trial principles and the motivation lacked logical consistency regarding the victim's injuries. The court held that requalification is permissible if the new legal definition was foreseeable from the original indictment and that the appeal's challenge to the reasoning was not a manifest logical flaw.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 521 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: The requalification of a crime at the appellate stage does not violate the right of defense if the new legal definition was foreseeable from the initial indictment, and the appeal must be limited to manifest logical flaws in the written reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LABITA SERGIO nato a VOGHERA il 25/08/1964 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore avv.to Fabio Bruni che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 8 gennaio 2021, la corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Pavia del 16 novembre 2017, riqualificati i fatti di cui all'art. 393 cod.pen. nel reato di danneggiamento aggravato confermava la condanna alle pene di legge pronunciata nei confronti di Labita Sergio. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Fabio Bruni, deducendo, con due distinti motivi: - violazione di legge ex art. 606 lett.
b) cod.proc.pen. essendo avvenuta la riqualificazione del fatto a sorpresa e senza avvertire la difesa e ciò in violazione dei principi stabiliti dal giusto processo in Costituzione e nella Convenzione EDU; - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett.
e) cod.proc.pen. con riguardo alla insussistenza del reato di danneggiamento sia in relazione alle imprecisioni. delle dichiarazioni della persona offesa .che con riferimento .all'assenza di motivazione sull'elemento psicologico; al proposito venivano descritte le relative lesioni patite dai due contendenti all'esito dello scontro e le rispettive versioni dei fatti, concludendosi per la maggiore attendibilità della versione dell'imputato di essere stato egli aggredito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere respinto. Quanto al primo motivo occorre ricordare come secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez.
U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264438 - 01). Ne consegue affermare che, nel caso in esame, non sussiste in concreto alcuna lesione del diritto di difesa e dell'art. 521 cod.proc.pen. posto che, il danneggiamento del personal computer, era oggetto di puntuale descrizione già nell'imputazione originaria elevata a carico dell'imputato sotto il titolo dell'art. 393 cod.pen. così che la diversa qualificazione può ritenersi un esito possibile del giudizio. 2.2 Quanto al secondo motivo va ricordato come il sindacato di legittimità, secondo quanto dispone l'art. 606.1 lett.
e) cod. proc. pen., è circoscritto nei limiti della assoluta "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato". Tale controllo di legittimità è diretto ad accertare che a base della pronuncia esista un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici, restando escluse da tale controllo non soltanto le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova e la scelta di quelli determinanti, ma anche le incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate o con altri passaggi argomentativi utilizzati dai giudici. La verifica di legittimità riguarda cioè la sussistenza dei requisiti minimi di esistenza e di logicità della motivazione, essendo inibito dall'art. 606.1 lett.
e) cit. il controllo sul contenuto della decisione. Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti addotta dai ricorrenti ne' su altre spiegazioni fornite dalla difesa, per quanto plausibili e logicamente sostenibili (Sez. 6, n. 1662 del 04/12/1995, Rv. 204123). E nel caso in esame la seconda doglianza propone proprio una diversa ed alternativa lettura dei dati processuali, interpretati in senso conforme dai giudici di merito, nel senso dell'avvenuta distruzione del PC della persona offesa per effetto della colluttazione con l'imputato senza che, tale conclusione, appaia disarticolata dalle valutazioni espresse nel ricorso.In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 1 giugno 2022 IL ONSIGLIERE E D IL PRESIDENT